Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 464 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 464 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Crotone avverso la sentenza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di Crotone Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Crotone ha assolto NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 116 , comma 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Cutro il 16 maggio 2021, a lui contestato per avere guidato un’autovettura senza la patente di guida, perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha ritenuto non integrato l ‘elemento costituivo d ella recidiva nel biennio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice riconosciuto il presupposto della recidiva nel biennio. Nella motivazione della sentenza si dà atto che il teste di Polizia Giudiziaria, che aveva controllato
l’imputato alla guida dell’auto il 16 maggio 2021, aveva riferito che questi era già stato fermato mentre conduceva un mezzo senza patente nel 2019, nonché in altre occasioni comprovate da un decreto penale di condanna del 2021. Il giudice, nel l’affermare che non era stata provata la recidiva nel biennio, non avrebbe fatto buon governo dei principi secondo cui è sufficiente l’acquisi zione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione da parte del ricorrente di avere impugnato la sanzione. Nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva fornito la prova di una precedente violazione a cui era conseguita l’emissione di un decreto penale di condanna ( relativo ad una imputazione indicata nella richiesta ad esso allegata), mentre l’imputato non aveva allegato di avere presentato opposizione avverso detto decreto.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
Il difensore di COGNOME, con memoria depositata il 28 ottobre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5.Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.
Il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882).
L’art. 5 del d.lgs n. 8/2016, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art.116, comma 15, Cod. Strada penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico, quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Rv. 273405 – 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01).
5.1. Il Tribunale ha spiegato che l’imputato , all’atto del controllo , circolava alla guida del veicolo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, ma ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della definitività della precedente contestazione. In tal senso secondo il giudice non rilevano i decreti penali depositati dal Pubblico Ministero in udienza, in quanto uno di essi fa
riferimento ad una violazione recante data diversa e l’altro non contiene il capo di imputazione.
5.2. Il motivo, nel censurare la motivazione della Corte in merito all’asserita mancanza di prova in ordine alla definitività dell’accertamento, coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale, ma che siano accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. È evidente, infatti, che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Ne consegue che la reiterazione dell’illecito depenalizzato – su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all’art. 116, comma 15, Cod. Strada – si può fondare su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Quanto alla prova in ordine alla definitività dell’accertamento si è condivisibilmente affermato che, fermo restando il principio secondo cui tale prova è a carico dell’accusa ( Sez. 4 – n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318 -01), non è necessario produrre un’attestazione documentale, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024 Rv. 286879 -01; Sez. 7, ord. n.24220 de1 29/5/2024; sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, non mass. ; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, non mass.; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, non mass.)
6. Così ricostruita la cornice normativa e la elaborazione giurisprudenziale, si osserva che, come sottolineato dal Procuratore ricorrente, il Tribunale non si è confronta to con le risultanze dell’istruttoria , da cui erano emerse precedenti violazioni atte a integrare la recidiva nel biennio, ovvero il decreto penale di condanna notificato e non opposto relativo ad altra precedente infrazione.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuova decisione sul punto al Tribunale di Crotone, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone, diversa persona fisica
In Roma 4 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere