Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l’accusa provato la definitività dell’accertamento della violazione amministrativa, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 L’impugnata sentenza dà atto della produzione del verbale di contestazione della violazione amministrativa per guida senza patente redatto il 2 marzo 2019 ( la nuova violazione, che ha originato il presente procedimento penale, risale all’il luglio 2019). A fronte di tale precisa produzione documentale l’odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell’accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione avverso l’accertamento del precedente illecito contestato.
2.2 E’ vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato ( Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, PM in proc. Okere, 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018 Ud. (dep. 14/06/2018), PM in proc. Dedominici, Rv. 273405 – 01). E’ stato, però, costantemente precisato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitivítà del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio). Basta, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta ( sez. 7, ord. n.24220de1 29/5/2024, COGNOME, non massimata; sez. 7 – , ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non massimata).
2.3 Detto orientamento, del tutto consolidato, precisa, e non smentisce, il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa (Sez. 4 – n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023), Fevola, Rv. 285318 – 01). Si chiarisce infatti che la relativa dimostrazione può essere fornita anche con elementi di indubbio valore probatorio, quali quelli sopra elencati, da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla piena certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.
2.4 Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, nel verbale di contestazione elevato al COGNOME, prodotto in atti, era annotata la precedente contestazione di guida senza patente avvenuta il 2 marzo 2019, senza che risultasse alla autorità amministrativa che lo aveva prodotto in giudizio la proposizione di alcuna opposizione. La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi sopra riportati, ha quindi rilevato, alla luce dell’epoca del precedente verbale di accertamento e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell’interessato, che la recidiva era stata ritualmente contestata.
La totale carenza di contrarie allegazioni da parte del ricorrente, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell’accertamento.
2.5. E’ inoltre da rilevare come, nel caso deciso da questa Corte di legittimità in cui si è affermato il principio della definitività del pregresso accertamento (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209) era emerso che la prima violazione era stata commessa il 14 novembre 2016 e la seconda il 3 dicembre 2016; lo stesso può dirsi nel caso trattato nella sentenza di questa sezione n. 27398 del 06/04/2018 Ud. (dep. 14/06/2018 ), PM in proc Dedominici, Rv. 273405 – 01; in cui la prima violazione risultava commessa il 26 ottobre e la seconda il 28 ottobre 2016. Ambedue le pronunce hanno quindi dato atto che non erano decorsi, al momento della redazione del verbale di contestazione che aveva originato il procedimento penale, i termini per impugnare la precedente contestazione di illecito amministrativo davanti al AVV_NOTAIO o al AVV_NOTAIO di Pace, e quindi non poteva emergere in alcun modo la definitività dell’accertamento relativo al precedente illecito amministrativo contestato.
Quanto al secondo motivo, l’impugnata pronuncia dà atto che il ricorrente risulta gravato da tre condanne di cui due per delitto. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore