Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36926 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 36926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Con sentenza in data 6.2.2025 il Tribunale di Salerno ha assolto NOME NOME ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. dal reato di cui all’art. 116, commi Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 14/10/2025
15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, non essendo emersa la prova certa che il
precedente illecito amministrativo contestato al medesimo in data 25.6.2021 nel biennio antecedente al fatto per cui si procede, fosse stato definitivamente accertato.
Avverso detta pronuncia ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno formulando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che nel fascicolo per il dibattimento é presente il verbale del 25.3.2021, elevato ai sensi dell’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. a firma del Primo Dirigente della Polizia di Stato di definitività della violazione amministrativa commessa in data 25.6.2021 e contestata con il citato verbale. Da ciò discende la contraddittorietà della motivazione per travisamento per omissione di una prova decisiva. Il giudice del merito ha quindi omesso di valutare una prova decisiva che dimostrava la definitività della sanzione amministrativa relativa alla guida senza patente del 25.6.2021, addirittura travisandola e giudicandola erroneamente inesistente.
Con il secondo motivo deduce la mancanza della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Si assume la mancanza della motivazione in ordine alla eventuale ritenuta inidoneità del documento a qualificare la sanzione amministrativa del 25.6.2021 come definitiva e ad integrare l’elemento della recidiva nel biennio richiesto dalla fattispecie astratta.
Ed inoltre che la sentenza non reca alcun riferimento alle ragioni dell’omessa attivazione dei poteri officiosi di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen. per l’accertamento della definitività del precedente amministrativo, doverosa nel caso in esame trattandosi di prova decisiva.
Conclude, pertanto, censurabile la sentenza assolutoria in quanto il giudice, sul presupposto di una prova decisiva acquisibile, non si é attivato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é fondato.
Va premesso che il ricorso de quo é ammissibile, trattandosi di ricorso per saltum, in quanto entrambe le censure, malgrado la rubrica dei motivi, invocano in realtà una violazione di legge cui invero vanno ricondotte sia le ipotesi in cui si lamenta una motivazione apparente che quelle in cui si richiama il travisamento che investa circostanze decisive totalmente ignorate.
Ed invero, in tema di motivi di ricorso per cassazione, alla luce della novella dell’art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali configurano, piuttosto che un vizio di motivazione o una violazione di un canone del ragionamento probatorio, un vizio per violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita, la cui rilevanza è legata al fatto che il travisamento e/o la mancata valutazione della prova esistente agli atti abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi di prova di per sé non ritenuti sufficienti a giustificare un identico convincimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234399).
Ciò premesso, e venendo all’oggetto del giudizio, giova ribadire che il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882).
L’art.1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, esclusa espressamente l’applicabilità dell’intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni ‘per le quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda’.
Detto comma, nel delimitare l’ambito di applicazione della disciplina del primo comma, prevede che se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l’intervento abrogativo.
L’art. 5 del d.lgs n. 8/2016, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art.116, comma 15, C.d.S. penalmente rilevante
“nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico, quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, Rv. 268247-01).
2.1. Il tema che viene specificamente in rilievo è quello della prova in ordine alla definitività dell’accertamento della violazione amministrativa che vale ad integrare la nozione di recidiva.
Ebbene dagli allegati al ricorso risulta che, in relazione alla contestazione elevata nei confronti di COGNOME NOME in data 25.6.2021, non risulta nessuna oblazione né risulta pervenuta nessuna presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Nella specie il verbale del 25.6.2021, presente all’interno del fascicolo del dibattimento, è corredato da attestazione di definitività della violazione amministrativa accertata, con conseguente travisamento per omissione di una prova decisiva e comunque non risulta neppure che il ricorrente avesse allegato di avere proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa o una richiesta di oblazione.
In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME