Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8871 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME nato a CASTROVILLARI il 07/09/2000
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della H sentenza GLYPH del Tribunale di Castrovillari di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Castrovillari il 13 febbraio 2019), ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.
COGNOME era stato fermato, alla data su indicata, alla guida dell’autovettura Smart Coupè sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita.
La Corte di Appello ha ribaltato in senso assolutorio la condanna di primo grado, argomentando che non sarebbe stato provato il presupposto della recidiva nel biennio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando un unico,articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenut non configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio. Il ricorrente, dopo aver premesso che la nozione di recidiva comprende non solo l’accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche l’accertamento definitivo di una precedente violazione amministrativa, ha osservato che nel caso di specie dagli elementi in atti emergeva la prova che alla data di commissione della condotta di guida senza patente contestata nel presente procedimento, ovvero il 13 febbraio 2019, era stata già accertata in sede amministrativa in via definitiva, quantomeno, un’altra analoga violazione, perpetrata il 7 giugno 2017 e sanzionata con il verbale n. NUMERO_DOCUMENTO. Rispetto a detta violazione erano, infatti, decorsi i termini di impugnazione, senza che fosse stata proposta dal trasgressore opposizione, né in sede amministrativa, né dinanzi all’autorità giudiziaria e, pertanto, l’accertamento aveva assunto carattere di definitività.
Inoltre – prosegue il ricorrente- nel certificato del casellario giudiziar dell’imputato risulta una condanna irrevocabile, intervenuta con sentenza dell’Il gennaio 2021, per il reato di guida senza patente commesso il 20 luglio 2020, per la quale, evidentemente, è stata riconosciuta la recidiva nel biennio: la definitività dell’accertamento della precedente violazione, affinché rilevi ai fini del recidiva nel biennio rispetto al reato commesso il 20 luglio 2020, deve essere temporalmente fissata in data non antecedente al 20 luglio 2018, sicché essa vale, quindi, contemporaneamente ad integrare la condizione di recidiva biennale anche rispetto alla condotta di guida senza patente contestata il 13 febbraio 2019 per la quale si procede nel presente procedimento.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (ez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L’art.1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l’applicabilità dell’intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni <<per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda». Detto comma, nel delimitare l'ambito di applicazione della disciplina del primo comma, prevede che se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo.
L'art. 5 del d.lgs n. 8/2016, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.116, comma 15, CdS penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico, quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 – 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01).
Il tema che viene in rilievo, dunque, è quello della prova in ordine alla definitività dell'accertamento della violazione amministrativa che vale ad integrare la nozione di recidiva.
3.1.La sentenza di primo grado ha dato atto che dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza tramite la banca dati delle forze di polizia era emerso che il conducente era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, e che in data 21/10/2017, 14/08/2018, 29/8/2018 e 10/09/2018 era stato deferito all'autorità
per la medesima violazione di legge. Il Tribunale ha osservato che in occasione del controllo eseguito il 21/10/2017, i 'arabinieri avevano proceduto alla contestazione della violazione di cui all'art. 116, comma 15 e 17, CdS in quanto COGNOME era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore senza patente di guida, dopo essere stato sottoposto ad analogo controllo il 07/06/2017, quando gli era stata contestata la stessa violazione e irrogata la sanzione amministrativa di cui al verbale n. NUMERO_DOCUMENTO. Alla data di commissione del reato di cui al presente processo erano già spirati i termini per proporre impugnazione, sicché l'accertamento doveva ritenersi definitivo, non avendo il difensore allegato alcunché in senso contrario.
La definitività dell'accertamento relativo alla violazione del 07/06/2017 vale ad integrare il presupposto della recidiva nel biennio rispetto alla condotta di guida senza patente del 13/02/2019.
3.2.La sentenza della Corte di appello ha ritenuto che l'accusa non avesse assolto all'onere di provare il presupposto della recidiva nel biennio. In particolare la Corte ha rilevato che dal certificato del casellario giudiziale emerge a carico dell'imputato una condanna definitiva dell'11/01/2021 in ordine al reato di guida senza patente commesso in data 20/07/2020, ovvero in epoca successiva a quello sub iudice, in cui era stata riconosciuta la recidiva nel biennio, senza che tuttavia fosse stato provato dall'organo inquirente che la condanna fosse avvenuta sulla scorta dei medesimi accertamenti posti a base dell'odierna contestazione.
Il motivo, nel censurare la motivazione della Corte in merito all'asserita mancanza di prova in ordine alla definitività dell'accertamento, coglie nel segno.
4.1. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa. È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, De Dominici, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato – su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116, comma 15, cod.. strada – si fonda su un precedente
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illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Quanto alla prova in ordine alla definitività dell’accertamento si è condivisibilmente affermato che, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, (Sez. 4 – n. 44905 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285318 – 01) ì non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, ord. n.24220 del 29/5/2024, Fiume, non massimata; sez. 7 – , ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non nnassimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfílippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non nnassimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non massinnata).
La sentenza kez 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. NOME COGNOME Rv. 272209 – 01, richiamata dalla Corte di Appello, non è in contrasto 6n il consolidato orientamento su indicato, in quanto si limita a ribadire che per l’integrazione della recidiva nel biennio non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.
4.2. Così ricostruita la cornice normativa e la elaborazione giurisprudenziale, si osserva che, come sottolineato dal Procuratore Generale, il riferimento operato nel ricorso alla condanna di cui alla sentenza dell’11/01/2021 per il reato di guida senza patente commesso il 20/07/2020 non è probante: tale condanna vale a dimostrare una precedente violazione che non può essere anteriore al 20/07/2018, ma che, in astratto, dovendo risalire al periodo intercorrente tra tale data e il 20/07/2020, potrebbe essere successiva al 13/02/2019 e, quindi, ininfluente ai fini della recidiva per il fatto per cui si procede.
La censura del ricorrente, invece, è fondata nella parte in cui richiama la definitività della violazione amministrativa contestata il 07/06/2017.
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4.3. La Corte di Appello, in ribaltamento della sentenza assolutoria, ha richiamato, quale fonte di prova, la sentenza di condanna emergente dal certificato del casellario giudiziale, senza confrontarsi con le risultanze istruttor di cui si è dato atto nella sentenza di primo grado e in particolare con la nota dei COGNOME, da cui era emerso che nei confronti di Anzilotta era già stata elevata la sanzione amministrativa in relazione alla guida senza patente accertata il 07/06/2017. Come rilevato dal ricorrente, l’accusa, dunque, aveva fornito la prova della esistenza del verbale di accertamento e della decorrenza dei termini per l’impugnazione, senza che tale principio di prova sia stato superato da allegazioni della difesa in merito alla eventuale impugnazione e/o opposizione.
Ne consegue che la sentenza della Corte di Appello deve essere annullata con rinvio per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.