Recidiva Guida Senza Patente: Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25709/2024, è tornata a pronunciarsi su un caso di recidiva guida senza patente, offrendo chiarimenti cruciali sulla non applicabilità della depenalizzazione e sul calcolo dei termini di prescrizione. Questa decisione sottolinea le gravi conseguenze per chi reitera tale condotta e le insidie procedurali di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un automobilista condannato in primo grado e in appello per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: un presunto errore nella valutazione della recidiva e l’avvenuta prescrizione del reato, che era stato commesso il 31 ottobre 2017.
Le Questioni Giuridiche: Recidiva Guida Senza Patente e Prescrizione
Il ricorrente basava la sua difesa su due pilastri. In primo luogo, contestava la sussistenza della recidiva nel biennio, elemento che, secondo la normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016), impedisce di trasformare il reato in un semplice illecito amministrativo. In secondo luogo, sosteneva che, in ogni caso, il tempo trascorso dalla commissione del fatto fosse sufficiente a far dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e giungendo a una dichiarazione di inammissibilità.
Sulla Recidiva nel Biennio
I giudici hanno chiarito un punto fondamentale: per integrare la condizione di recidiva guida senza patente, che esclude il reato dall’ambito della depenalizzazione, è sufficiente che l’imputato abbia commesso una precedente violazione della stessa indole. Non sono richiesti ulteriori requisiti. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano accertato la sussistenza di un precedente illecito e, di conseguenza, negato l’applicazione della depenalizzazione.
Sul Calcolo della Prescrizione
Anche il motivo relativo alla prescrizione è stato respinto. La Cassazione ha ricordato che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la cosiddetta “Legge Orlando” (L. n. 103/2017). Tale normativa, più favorevole rispetto alla successiva “Legge Bonafede”, ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione della durata di un anno e sei mesi, che decorre dopo la sentenza di primo grado. Questo periodo di sospensione si aggiunge al tempo necessario per la prescrizione del reato. Facendo i calcoli, la Corte ha concluso che, al momento della pronuncia della sentenza d’appello, il reato non era affatto prescritto. Inoltre, è stato ribadito un principio consolidato: in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione non può rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi sulla recidiva è stata respinta poiché la legge richiede unicamente una precedente violazione per impedire la depenalizzazione. L’argomento sulla prescrizione è crollato di fronte all’applicazione della “Legge Orlando”, che ha esteso i termini sospendendo il loro decorso dopo la condanna di primo grado. L’inammissibilità del ricorso ha precluso ogni ulteriore valutazione nel merito, compresa quella sulla prescrizione, e ha comportato l’automatica condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Inammissibilità e le Sue Conseguenze
L’ordinanza in esame conferma la linea dura della giurisprudenza nei confronti della recidiva guida senza patente. La decisione non solo ribadisce la corretta interpretazione delle norme sulla depenalizzazione e sulla prescrizione, ma serve anche da monito sulle conseguenze di un’impugnazione temeraria. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il condannato non solo la conferma della pena, ma anche l’obbligo di versare una somma significativa (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese legali del procedimento. Una lezione importante sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di adire la Suprema Corte.
Cosa basta per configurare la recidiva che impedisce la depenalizzazione della guida senza patente?
Secondo la Corte, è sufficiente che l’imputato abbia commesso una precedente violazione della stessa natura nel biennio, senza che siano necessari ulteriori requisiti formali.
Come ha influito la “Legge Orlando” sulla prescrizione del reato?
La “Legge Orlando” ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado. Questo periodo si aggiunge al tempo ordinario, posticipando di fatto la data di estinzione del reato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione, inclusa l’eventuale prescrizione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della e:h d’Appello di (21~1:2 indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva n nonché l’avvenuta prescrizione del reato, commesso il 31 ottobre 2017.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, è sufficiente c abbia commesso una violazione integrante l’illecito depenalizzato.
Va inoltre rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in qua più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legg 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un’ ulteriore causa di sospensione della un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del g appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna d secondo grado. Ne consegue che il reato in esame non era prescritto al momento della pr della sentenza di appello, né comunque la prescrizione è rilevabile nella presen mancanza della costituzione di un rituale rapporto di impugn (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid te