Recidiva guida senza patente: la data che conta è quella della condanna definitiva
L’ordinanza n. 24241 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale sulla recidiva guida senza patente, un’ipotesi di reato che può avere conseguenze significative. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale per il calcolo del biennio: non conta quando è stato commesso il primo reato, ma quando la relativa condanna è diventata irrevocabile. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un conducente veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. Egli decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo un vizio di violazione di legge. Secondo la sua difesa, l’accusa non aveva fornito la prova che l’accertamento della precedente violazione fosse diventato definitivo, un elemento essenziale per poter contestare la recidiva.
La questione sulla recidiva guida senza patente: quale data considerare?
Il nodo centrale della controversia era stabilire il momento esatto da cui far decorrere il biennio per la configurazione della recidiva. Il ricorrente suggeriva implicitamente che la mancanza di prova sulla definitività della prima violazione rendesse illegittima l’applicazione dell’aggravante. La questione giuridica sottoposta alla Corte era quindi: ai fini della recidiva guida senza patente, rileva la data di commissione del precedente reato o la data in cui la sentenza per quel reato è passata in giudicato?
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito, richiamando un orientamento consolidato, che il momento determinante per calcolare il biennio è la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato.
Nel caso specifico, la precedente condanna, emessa con un decreto penale dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, era divenuta irrevocabile il 4 luglio 2017. Il nuovo illecito era stato commesso il 4 ottobre 2018. Poiché il nuovo fatto era avvenuto entro i due anni successivi alla data in cui la prima condanna era diventata definitiva, la Corte ha concluso che l’aggravante della recidiva era stata correttamente applicata dalla Corte d’Appello. La Corte ha sottolineato come questo principio sia stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo la doglianza del ricorrente del tutto priva di fondamento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in esame consolida un principio di certezza del diritto. Per chiunque sia stato condannato per guida senza patente, è fondamentale sapere che il ‘contatore’ per la recidiva non parte dal giorno in cui si è commesso il primo illecito, ma dal giorno in cui quella condanna è diventata inattaccabile.
L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo sottolinea la severità con cui l’ordinamento tratta i ricorsi palesemente infondati, che mirano a contestare principi giuridici ormai solidificati. La sentenza, quindi, serve da monito: la configurazione della recidiva guida senza patente si basa su criteri temporali precisi e non lascia spazio a interpretazioni alternative.
Per configurare la recidiva nella guida senza patente, quale data è rilevante per il calcolo del biennio?
La data rilevante è quella del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato precedente, cioè quando la condanna è diventata definitiva e non più impugnabile, e non la data in cui è stato commesso il primo illecito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Un decreto penale di condanna può essere considerato una condanna precedente ai fini della recidiva?
Sì, una volta che un decreto penale di condanna diventa irrevocabile, esso costituisce a tutti gli effetti un precedente penale valido per configurare l’aggravante della recidiva in caso di commissione di un nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell d’Appello de l’Aquila indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la c ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva non avendo l’accusa provato la definitività dell’accertamento della violazione .
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte ha fatto specifico riferimento alla definitività del decreto penale d emesso dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, divenuto irrevocabile dal 4 luglio 201 biennio dalla commissione del nuovo illecito ( fatto del 4 ottobre 2018).
Come più volte ribadito da questa Corte, in tema di guida senza patente, ai configurabilità della “recidiva nel biennio”, rileva la data del passaggio in gi sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016 Ud. (dep. 31/1 Rv. 268516 – 01; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260304
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il gonsiglier estensore
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