Guida senza Patente: Quando Scatta la Recidiva? La Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9595 del 2024, torna su un tema di grande interesse pratico: la recidiva guida senza patente. La pronuncia offre un chiarimento fondamentale sulla natura della prova richiesta per dimostrare la reiterazione dell’illecito, soprattutto dopo la depenalizzazione intervenuta nel 2016. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Condanna Contestata
Il caso trae origine dal ricorso di un automobilista, condannato dal Tribunale di Foggia per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, l’accusa non avrebbe adeguatamente provato la definitività del precedente accertamento amministrativo, elemento indispensabile per poter configurare la recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva guida senza patente
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. Secondo i giudici, le doglianze del ricorrente erano generiche e non coglievano nel segno. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi che regolano la materia, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché la Violazione Amministrativa è Sufficiente
La Corte ha smontato la tesi difensiva basandosi su due pilastri argomentativi solidi.
Il Valore Probatorio del Verbale di Contestazione
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che il Pubblico Ministero aveva regolarmente prodotto in giudizio il verbale di contestazione della precedente violazione amministrativa, risalente all’ottobre 2016. Di fronte a questa prova documentale, la contestazione dell’imputato è stata ritenuta generica, in quanto non ha nemmeno allegato di aver mai impugnato quel verbale. La semplice presenza del verbale agli atti è stata quindi considerata prova sufficiente della precedente violazione.
La Nozione di Recidiva dopo la Depenalizzazione
Il punto cruciale della decisione riguarda l’interpretazione del concetto di recidiva guida senza patente. La Corte ha rigettato con forza l’idea che, per integrare la recidiva, sia necessario il passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna penale. Questo argomento non è più valido a seguito della depenalizzazione dell’illecito, avvenuta con il D.Lgs. n. 8/2016.
L’articolo 5 di tale decreto è chiarissimo al riguardo: “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi […] prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva […], per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato“. In altre parole, il ‘nuovo’ reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che si basa sulla semplice ripetizione della condotta, ora qualificata come illecito amministrativo. Non è più richiesto un precedente penale, ma basta aver commesso la stessa violazione amministrativa nel biennio precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Le conclusioni dell’ordinanza sono nette e di grande rilevanza pratica. Per dimostrare l’aggravante della recidiva guida senza patente, è sufficiente che l’accusa provi l’esistenza di una precedente violazione amministrativa definitiva commessa nel biennio. La produzione del verbale di contestazione non opposto è prova sufficiente a tal fine. Questa interpretazione, fondata sulla normativa post-depenalizzazione, semplifica l’onere probatorio per l’accusa e ribadisce che la ripetizione della condotta illecita, anche se solo amministrativa, è sufficiente a far scattare la più grave sanzione penale.
Per configurare il reato di guida senza patente con recidiva, è necessaria una precedente condanna penale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della depenalizzazione del 2016, per integrare la recidiva nel biennio è sufficiente la reiterazione dell’illecito amministrativo, non essendo richiesta una precedente sentenza penale passata in giudicato.
Che valore ha il verbale di contestazione della precedente violazione amministrativa?
Il verbale di contestazione, prodotto in giudizio dal Pubblico Ministero, è stato ritenuto prova sufficiente della precedente violazione, soprattutto a fronte di una generica contestazione da parte dell’imputato che non ha dedotto di averlo impugnato tempestivamente.
Cosa si intende per “recidiva” per i reati trasformati in illeciti amministrativi, come la guida senza patente?
L’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 stabilisce che, per questi illeciti, per “recidiva” si intende la “reiterazione dell’illecito depenalizzato”. Ciò significa che la semplice ripetizione della violazione amministrativa nel biennio è sufficiente a far scattare l’ipotesi aggravata del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassatone avverso la sentenza del Tr di Foggia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ri il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva non avendo l’accusa provato fa definitività dell’accertamento della violazione amminis
2. Il ricorso è manifestamente infondato. L’impugnata sentenza dà atto della produzione, da parte del PM, ‘del ve contestazione della violazione amministrahva redatto dai Carabinieri 1’8110/2016, me anche nel capo di imputazione. A fronte della precisa produzione documentale l ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della de dell’accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente prov all’impugnazione dell’accertamento predetto. Non è certamente accoglibile, l’impostazione offerta dai ricorrente secondo cui ai fini della integrazione della r biennio occorrerebbe il passaggio in giudicato di una precedente sentenza, essend pacifico che la recidiva nel biennio può essere integrata anche da più di una amministrativa ( non potendosi, invero, ipotizzare validamente alcuna alternati depenalizzazione dell’illecito a decorrere dall’anno 2016). Ed infatti, l’art. 5 del prevede che “Quando í reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente de prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, pe recidiva è da intendersi la reiterazione depenalizzate. In tal senso il ‘nuovo’ reato d guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agl guida senza patente non più aventi rilievo penale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
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