Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,*
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’acc tamento della responsabilità penale per il reato contestato, con particolare r mento all’elemento costitutivo del reato, ovvero la recidiva nel biennio, in p di mancato accertamento della definitività della precedente violazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito e prospettante enunciati ermeneutici in palese trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità
Va premesso che, secondo la consolidate giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio ido ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere i! reato dall’a depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazio dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivam accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedorninici’ Rv. 273405; Sez. 4, n 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, NUMERO_DOCUMENTO). E per la prova della recidiv nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, è stato a chiarito che non è necessario produrre un’attestazione cocumentale della defini vità dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di pr (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazio dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizi diziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di eleme contrari. Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01)
La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, sulla s dell’acquisizione del verbale di contestazione del 4.8.2020 e dell’esame test niale del brigadiere COGNOME, reso all’udienza del 23.1.2023, a quando lo stesso ebbe a riferire che, durante un controllo alla circolazione str nel comune di Rende, alle 03, 3:05 circa, aveva intimato l’alt ad un’autovet Ford Mondeo, al cui conducente aveva chiesto un documento, se avesse la patente e lo stesso gli aveva dato una carta di identità elettronica in corso di v aggiungendo che non era in possesso della patente di guida poiché revocata d diversi anni. Aveva aggiunto che l’autovettura che aveva in uso gli era stata stata da un amico, il quale era anche il proprietario del veicolo, tale COGNOME che non aveva la copertura assicurativa ed il libretto non aveva proprio ide
dove fosse finito. In considerazione di ciò, il teste aveva riferito di avere ac tramite la banca dati della centrale operativa, che in data 14 novembre 2019 dunque nel biennio, la polizia di Cosenza Nord aveva già deferito all’autorità diziaria l’odierno imputato, per guida con patente revocata. Il teste, rispond ad esplicita domanda sul punto posta dal giudice, conferma inoltre di aver acc tato in maniera inequivocabile la definitivit’à di quel precedente, chiarendo co se questo fosse stato impugnato -tale circostanza sarebbe inevitabilmente emer dalla medesima consultazione della banca dati. Aggiungeva, inoltre, che la prec dente contestazione nel medesimo biennio “non era la sola, cioè aveva diverse negli anni, però andava ad agganciare sempre sull’amministrativo perché trascor revano due anni, però poi questa, nel mio caso era già stato deferito”.
Come si legge in sentenza, inoltre, unitamente all’elsvato valore probante c deve riconoscersi alla dichiarazione testimoniale resa dall’operante di p.g., può non rilevare che, in ogni caso, non risulta contestazione – circa la sussis della definitività della precedente violazione (rilevante ai fini del reato ogg imputazione) – da parte dell’imputato o del suo difensore.
Correttamente si rileva nel provvedimento impugnato essere errato l’assunto difensivo secondo il quale la recidiva nel biennio che concorre a configurare fattispecie di guida senza patente (ancora penalmente rilevante) richieda un certamento mediante sentenza di condanna passata in giudicato. Ciò in quanto è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui – in T.ema di reati esclusi depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva – l’art. 5 del d. 8/2016, nell’integrare la fattispecie contravvenzionaie ci guida senza patent cui all’art. 116, co. 15 Codice della Strada, ne attribuisce la penale rilevanza potesi di recidiva biennale, modificando altresì la nozione di recidiva ai fini norma: la circostanza, ad oggi, ricorre non più solo in caso di accertamento giu ziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.
L’imputato, pertanto, non può formulare censure relativamente a tale accer tamento, che ormai è divenuto definitivo (Sez. 6, n. 27:398 del 06/04/2018, D dominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere 272209).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 3.3.6.2000), alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.14.
Dichiara inammissibile il ricoi -so e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 3/10/2024