Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 06/10/1974
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in mesi quattro d arresto ed euro tremila di ammenda.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) erronea valutazione del fatto ed erronea interpretazione dell’art. 116, comma 15, cod. strada, non essendo stata provata la definìtività della precedente violazione integrante la recidiva nel biennio; II) erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e motivazione carente in relazione alla pena in concreto irrogata all’imputato.
L’impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico.
In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria .
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha richiamato il contenuto della testimonianza dell’operante di polizia, che ha riferito in ordine al precedente controllo su strada, a seguito del quale fu elevata analoga contestazione per guida senza patente a carico del ricorrente.
In assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta contestazione, neppure provenienti dall’imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio.
Il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio è del pari manifestamente infondato. La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull’assenza di positivi elementi di valutazione e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimì precedenti penali, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittim (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato
comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Prysidte