Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità penale per il reato contestato, non essendo sufficiente, secondo la difesa, ai fini dell’accertamento della recidiva nel biennio la mancata opposizione al verbale n. NUMERO_DOCUMENTO del 02.12.2018.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8 ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’iilecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). E per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, è stato anche chiarito che non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testi monianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari. Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01).
La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, avendo correttamente rilevato che la recidiva era stata ritualmente contestata alla luce della circostanza che, con verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 02.12.2018, all’imputato era stato contestato un ulteriore illecito amministrativo di guida senza patente, la cui definitività, per omesso pagamento e mancato ricorso, era stata accertata. L’imputato, pertanto, non può formulare censure relativamente a tale accertamento, che ormai è divenuto definitivo (Sez. 6, n, 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello ed erroneamente sostiene che ai fini della sussistenza del
reato in esame non sia sufficiente che l’accertamento della condotta di guida in assenza di patente di guida sia fondata su una definitività amministrativa.
Così non è. E, peraltro, a fronte della puntuale motivazione sul punto da parte del giudice di primo grado (che a pag. 2 della propria sentenza aveva evidenziato che non risultava proposto a fronte del verbale di accertamento né ricorso al Prefettoe nemmeno al giudice di pace, il motivo di appello sul punto era stato assolutamente generico (cfr. pag. 2 dell’atto di appello ove ci si limita ad affermare che «la precedente contestazione di guida senza patente non ha avuto alcun riscontro giurisdizionale e la mera contestazione amministrativa non appare sufficiente».
Il reato per cui, si procede, non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto commesso nell’aprile 2019, e dunque ricadente sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2002, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), ala condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
N. 27532/2023 GLYPH R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 12/06/2024