Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40245 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto responsabilità la sentenza emessa dal GUP presso il medesimo Tribunale.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine al applicazione della recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della applicazione della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod mentre la Corte territoriale ha applicato l’art. 99 comma 3, cod pen, essendo accertato ch l’imputato aveva riportato condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti nel 20 ed è stato giudicato per un fatto della medesima indole commesso nel 2021.
La doglianza articolata nel ricorso è invero unicamente incentrata sulla errone applicazione dell’art. 99, comma 4 che la Corte territoriale non ha applicato, facendo inve corretto riferimento dell’art. 99, comma 3, cod pen ed assolvendo in misura congrua e pertinente il relativo onere motivazionale, con particolare riguardo all’apprezzamen dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il onsigliere estensore