Recidiva facoltativa: quando il ricorso generico è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42835 del 2024, ha offerto importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla motivazione della recidiva facoltativa. Il caso riguarda un’imputata condannata per truffa aggravata, il cui ricorso è stato respinto per la genericità e l’infondatezza dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I fatti di causa
Il procedimento ha origine da una condanna per truffa aggravata, confermata dalla Corte di Appello di Trento. La corte territoriale aveva ritenuto l’imputata responsabile, applicando l’aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
La difesa dell’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Una critica alla motivazione con cui era stata applicata la recidiva, ritenuta un generico riferimento ai precedenti penali senza una reale analisi dei presupposti soggettivi e oggettivi.
2. Una lamentela per l’erronea applicazione dell’art. 133 del codice penale riguardo alla determinazione della pena. La difesa sosteneva che una corretta valutazione della personalità dell’imputata avrebbe dovuto portare a una pena fissata nel minimo edittale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi proposti, giudicati non idonei a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sulla recidiva facoltativa
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica sia quando la riconosce, sia quando la esclude. Tuttavia, questo obbligo può essere assolto anche con un’argomentazione sintetica, purché dia conto del fatto che la nuova condotta rappresenta una “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato”.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione, seppur succinta, a pagina 9 della sua sentenza. Il ricorso, invece, non si è confrontato con tale argomentazione, limitandosi a una critica generale. Questo mancato confronto rende il motivo generico e, pertanto, inammissibile.
Le motivazioni sull’errata commisurazione della pena
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La difesa lamentava l’errata determinazione della pena facendo riferimento a una continuazione tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Corte ha prontamente osservato che tali reati erano del tutto estranei al procedimento in corso, che verteva esclusivamente sul reato di truffa.
Inoltre, la richiesta di una pena minima è stata considerata del tutto generica, in quanto non supportata da elementi specifici capaci di mettere in discussione il potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena, esercitato secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Le conclusioni
La sentenza in esame riafferma due principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e non può limitarsi a critiche astratte o generiche. È necessario che si confronti punto per punto con la motivazione della sentenza che intende impugnare. In secondo luogo, la valutazione sulla recidiva facoltativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata in modo adeguato, anche se conciso, non è sindacabile in sede di legittimità. Infine, i motivi di ricorso devono essere pertinenti all’oggetto del giudizio, senza poter introdurre elementi relativi a procedimenti o reati diversi.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio se i motivi sono formulati in maniera generica, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, o se sono manifestamente infondati.
Come deve essere motivata dal giudice l’applicazione della recidiva facoltativa?
Il giudice deve fornire una motivazione specifica, anche se sintetica, che spieghi perché la nuova condotta criminale costituisce una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già esistente. Non è sufficiente un mero elenco di precedenti penali.
Cosa succede se un motivo di ricorso si basa su reati non oggetto del procedimento?
Il motivo viene considerato manifestamente infondato, poiché non pertinente alla questione decisa. Questo contribuisce a rendere l’intero ricorso inammissibile, come nel caso di specie, dove si faceva riferimento a lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in un processo per truffa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a PORRETTA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trento, con sentenza dell’8 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto ritzsp~ COGNOME NOME responsabile deli reato di truffa aggravato da recidiva reiterata, specifi infraquinquennale.
1.1 Propone ricorso il difensore di COGNOMECOGNOME che era stat effettuato un generale riferimento ai precedenti penali dell’imputata, se ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia da un punto di vista soggett oggettivo che giustificavano la recidiva.
1.2 Il difensore lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazio all’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena all’esito del riconoscim della continuazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; occ valutare la personalità del soggetto agente, i motivi, il carattere comportamento dopo la commissione del reato, che avrebbero dovuto portare ad una commisurazione della pena nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere ri adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un proce delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha forn congrua ed esaustiva motivazione a pagina 9 della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso è formulato in maniera generica, in quanto non confronta in alcun modo con la stessa.
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento ad una continuazione non applicata e a reati non oggetto del presen procedimento (lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) ed è del tutto gene quanto alla richiesta di commisurazione della pena nel minimo edittale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiar inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del
Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione del decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 16/10/2024