Recidiva Facoltativa: Obbligo di Motivazione Rafforzato per il Giudice
L’istituto della recidiva facoltativa rappresenta uno strumento cruciale nel diritto penale per calibrare la pena in base alla storia criminale del reo. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di una motivazione specifica, anche se sintetica, che giustifichi la decisione di applicare o meno tale aggravante. Analizziamo insieme la vicenda processuale e il principio di diritto affermato.
I fatti di causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di furto aggravato e tentato indebito utilizzo di carte di credito. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente l’aggravante, senza considerare adeguatamente la sua situazione personale e la natura dei fatti commessi.
Il motivo del ricorso e l’applicazione della recidiva facoltativa
L’unico punto di contestazione sollevato dall’imputato riguardava l’applicazione della recidiva facoltativa. Si sosteneva che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente giustificato perché, nel caso specifico, i precedenti penali dovessero tradursi in un aumento di pena. La difesa mirava a ottenere una riconsiderazione della sanzione, escludendo l’aumento derivante dalla recidiva.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, non riscontrando alcun vizio logico nella motivazione della Corte d’Appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito. La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, era immune da censure perché basata su elementi concreti e specifici che giustificavano ampiamente l’applicazione della recidiva facoltativa. In particolare, i giudici avevano evidenziato due aspetti fondamentali:
1. La natura dei precedenti: l’imputato era gravato da numerosissime condanne per reati della stessa indole, ovvero furto e indebito utilizzo di carte di credito. Questo dimostra una persistenza nel commettere una specifica tipologia di illeciti.
2. L’inefficacia delle pene precedenti: l’uomo aveva scontato lunghi periodi di detenzione, l’ultimo dei quali terminato solo pochi mesi prima dei nuovi reati. Questo fatto, secondo la Corte, dimostrava in modo palese che le precedenti condanne non avevano avuto alcun effetto dissuasivo, rivelando anzi un’aumentata capacità criminale.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto: in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica sia quando la applica, sia quando la esclude. Tale dovere è adempiuto anche con un’argomentazione sintetica, purché dia conto del fatto che la nuova condotta rappresenta una “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato”.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato, sottolineando che la recidiva non è un automatismo legato alla mera presenza di precedenti penali. La sua applicazione deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice, che deve esaminare la biografia criminale del reo per accertare se i nuovi reati siano effettivamente sintomo di una maggiore pericolosità sociale e di un’inclinazione a delinquere non scalfita dalle precedenti condanne. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la contestazione sull’applicazione della recidiva deve confrontarsi specificamente con gli argomenti del giudice di merito, dimostrando perché, nel caso concreto, quei precedenti non siano indicativi di una maggiore colpevolezza.
Quando un giudice deve motivare l’applicazione della recidiva facoltativa?
Il giudice ha sempre l’obbligo di fornire una motivazione specifica, sia nel caso in cui decida di applicare la recidiva, sia nel caso in cui decida di escluderla. La motivazione può essere anche sintetica, ma deve dar conto delle ragioni della scelta.
Quali elementi possono giustificare l’applicazione della recidiva facoltativa?
Elementi rilevanti sono la presenza di numerose condanne precedenti per reati della stessa natura, il fatto che le pene già scontate non abbiano avuto un effetto dissuasivo e la commissione di nuovi reati a breve distanza dalla scarcerazione. Questi fattori possono indicare un’aumentata capacità criminale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14151 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELNOVO NE MONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna dell’Il luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Reggio Emilia per i delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. (capo A) e per gli artt. 56, 493 ter cod. pen. (capo B).
-Considerato che il primo e unico motivo di ricorso contesta il trattamento sanzioNOMErio in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che:
l’imputato è gravato da numerosissime condanne per furto ed indebito utilizzo di carte di credito e dunque per reati analoghi rispetto a quelli per cui si procede;
ha scontato lunghi periodi di carcerazione l’ultimo dei quali termiNOME in data 29 maggio 2025, pochi mesi prima della realizzazione dei fatti per cui si procede, senza che ciò abbia svolto alcun effetto dissuasivo nei suoi confronti, manifestando un’aumentata capacità criminale.
Ritenuto che la sentenza ha operato buon governo del principio fissato da questa corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez.6 n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente