Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4172 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (COGNOME) nata a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 dicembre 2021 la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rovereto il 22 giugno 2021. Essendo stata esclusa già in primo grado l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, 56, 624 bis e 625 comma 1, n. 5) cod. pen., commesso in Riva del Garda il 19 agosto 2020 in concorso con altre persone, tra cui una minorenne (capo 1) e del reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen. commesso in Riva del Garda il 17 agosto 2020, escluse le aggravanti di cui agli artt. 112, comma 1 n. 4, 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (capo 2). Sono state riconosciute le attenuanti generiche, che il giudice di primo grado non aveva applicato, e tali attenuanti sono state valutate equivalenti alla contestata recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale). La pena è stata determinata nella misura di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed C 824,00 di multa (a fronte della pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 1.200,00 di multa inflitta in primo grado).
Contro la sentenza, l’imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.
2.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 1). Sostiene che l’idoneità e univoca direzione degli atti compiuti dalla Beltrarne sarebbe stata ritenuta sull’assunto che ella fu sorpresa ad armeggiare sulla serratura di una porta, ma dall’istruttoria è emerso solo che ella fu vista stazionare sul pianerottolo «in atteggiamento sospetto». Sottolinea che non sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta dell’appartamento di cui ai capo 1).
2.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione riguardo all’applicazione della recidiva. Si duole che non sia stata tenuta in debito conto la circostanza che i reati cui la recidiva si riferisce sono stati commessi più di dieci anni prima rispetto a quelli per cui si procede.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.
2. Le sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d’appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – hanno ritenuto che la COGNOME abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdursi nell’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME non riuscendo nell’intento perché COGNOME si trovava nell’abitazione. I giudici di primo e secondo grado sono giunti a tali conclusioni rilevando: che l’imputata non aveva altra ragione per entrare nell’edificio e raggiungere il pianerottolo dell’appartamento abitato da COGNOME se non quella di perpetrare un furto; che ella era in possesso di arnesi atti allo scasso e si avvicinò alla port dell’abitazione di COGNOME il quale, infatti, udì dei rumori e si insospettì (pag. 6 de sentenza di primo grado); che, quando COGNOME cercò di osservare il pianerottolo dallo spioncino, constatò che la «visuale era oscurata dalla presenza di un ostacolo costituito da una persona, frappostasi all’evidente e non altrimenti spiegabile fine di occultare proprio la visuale all’interno»; che, quando COGNOME aprì la porta, vide due giovani donne scappare e la COGNOME cercò di giustificare la propria presenza nello stabile dal quale, tuttavia, si allontanò immediatamente (pag. 14 della sentenza di appello).
Alla luce di ciò, non si può sostenere – come fa la ricorrente – che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo né che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato. Le censure formulate finiscono così per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova inammissibile nel giudizio di legittimità. Come è stato recentemente chiarito infatti: «il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esa trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e avalutativa, de “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettur di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
Si deve ricordare, allora, che l’apprezzamento degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Col secondo motivo, la ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva.
Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo d devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività RAGIONE_SOCIALE condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782).
La Corte di appello si è uniformata al criterio sopra richiamato perché non si è limitata a far riferimento alle precedenti condanne e non ha ignorato le argomentazioni difensive volte a sottolineare che le stesse si riferiscono a reati risalenti nel tempo. Ha sottolineato, infatti, che l’ultima condanna, pur riferita un reato non recente, è divenuta definitiva nel febbraio 2020 e non ha costituito «valido deterrente» atteso che i reati per cui si procede furono commessi nel mese di agosto di quello stesso anno. La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che le condotte oggetto del procedimento fossero «l’ennesima manifestazione di spinte devianti» di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 10 gennaio 2023
Il Copsigliere estensore
‘
Il Presidente