Recidiva Facoltativa: Come i Precedenti Penali Influenzano la Pena
La valutazione della recidiva facoltativa rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice è chiamato a decidere se inasprire la pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come i precedenti penali e la propensione a delinquere influenzino questa decisione. Il caso analizzato riguarda un tentato furto e la conferma, da parte dei giudici, della scelta di applicare la recidiva, nonostante le doglianze della difesa.
I fatti del caso
Il procedimento nasce dalla condanna di una persona per il reato di furto aggravato, successivamente riqualificato in tentato furto dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputata decideva di ricorrere in Cassazione, contestando due specifici aspetti della sentenza di secondo grado: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4 c.p.) e, soprattutto, l’applicazione della recidiva.
La difesa sosteneva che la Corte di Appello avesse errato nel valutare la pericolosità sociale della propria assistita, applicando un aumento di pena non giustificato dalla condotta specifica.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente la valutazione operata dalla Corte territoriale, sia per quanto riguarda l’esclusione dell’attenuante, sia per l’applicazione della recidiva facoltativa.
Con questa pronuncia, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ribadendo la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
Le motivazioni della decisione
L’ordinanza della Cassazione si sofferma su due principi cardine del diritto penale, offrendo una motivazione chiara e in linea con la giurisprudenza consolidata.
L’applicazione della recidiva facoltativa e la propensione a delinquere
Il punto centrale della decisione riguarda la recidiva facoltativa. I giudici hanno sottolineato che la Corte di Appello ha correttamente adempiuto al suo onere motivazionale. La scelta di applicare la recidiva era fondata su elementi concreti e pertinenti: l’imputata risultava gravata da ben nove precedenti penali, anche specifici.
Secondo la Cassazione, questa lunga sequenza di condanne, che non avevano prodotto alcun effetto dissuasivo, dimostrava una ‘chiara propensione a delinquere’. Il nuovo episodio di furto non era un fatto isolato, ma ‘la significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale’. Pertanto, i giudici hanno ribadito un principio importante: per motivare l’applicazione della recidiva facoltativa, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto di come la nuova condotta si inserisca in un percorso criminale persistente, rivelando una maggiore capacità a delinquere del reo.
L’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità
In merito al secondo motivo di ricorso, la Corte ha confermato che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non poteva essere concessa. Il valore della refurtiva, pari a 261 euro, è stato ritenuto un ‘importo non certo irrisorio’. La Corte ha ricordato che, per concedere tale attenuante, il pregiudizio economico deve essere lievissimo e quasi insignificante. La valutazione non deve tenere conto della capacità economica della persona offesa di sopportare il danno, ma del valore oggettivo del bene sottratto e degli eventuali ulteriori effetti pregiudizievoli.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza due importanti principi. In primo luogo, l’applicazione della recidiva facoltativa non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata sulla storia criminale del reo. Un numero elevato di precedenti specifici è un forte indicatore di una persistente propensione a delinquere e giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. In secondo luogo, la pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza riguardo all’attenuante del danno di speciale tenuità, che trova applicazione solo in casi di pregiudizio economico veramente esiguo, escludendo somme, come quella del caso di specie, di alcune centinaia di euro.
Quando un giudice può applicare la recidiva facoltativa?
Quando la nuova condotta criminale, valutata insieme ai precedenti specifici dell’imputato, rivela una maggiore capacità a delinquere e una chiara propensione a commettere reati, indicando che le condanne precedenti non hanno avuto alcun effetto dissuasivo.
Un danno di 261 euro può essere considerato di ‘speciale tenuità’?
No, secondo la Corte, un furto di 261 euro non costituisce un danno di valore economico pressoché irrisorio. Di conseguenza, non è sufficiente per concedere la relativa circostanza attenuante.
È necessaria una motivazione molto dettagliata per applicare la recidiva facoltativa?
No, la Corte ha stabilito che il dovere di motivazione è adempiuto anche con un’argomentazione succinta, a condizione che spieghi come la nuova condotta rappresenti la prosecuzione di un percorso criminale già avviato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di furto aggravato, qualificando il fatto come tentativo.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. e all’applicazione della recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la person offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo dì sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, COGNOME, Rv. 280615 – 01).
La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( furto di 261 euro, importo non certo irrisorio) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l’imputata risultava gravata da 9 precedenti anche specifici, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l’ulteriore episodio di furto evidenziava l’ ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere. Va pertanto ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è vero che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 – n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
í,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il 9bnsiglipre estensore
GLYPH
Il P GLYPH
NOME