Recidiva Facoltativa: Quando Basta una Motivazione Sintetica per Renderla Inattaccabile
L’applicazione della recidiva facoltativa è uno degli aspetti più delicati del giudizio penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui limiti entro cui è possibile contestare tale aggravante e sulla sufficienza della motivazione del giudice. Il caso in esame dimostra come una motivazione, seppur sintetica, possa essere considerata adeguata se ben ancorata a principi di diritto consolidati, rendendo il ricorso del condannato inammissibile.
I Fatti del Caso: Ricorso contro l’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna contro una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La ricorrente contestava specificamente la sussistenza della recidiva, un’aggravante che le era stata applicata in considerazione di precedenti condanne. L’obiettivo del ricorso era ottenere l’eliminazione di tale circostanza, con una conseguente riduzione della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva di applicare l’aggravante in questione.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva Facoltativa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso presentato non era consentito in sede di legittimità ed era, inoltre, manifestamente infondato. Questa decisione si basa su un principio di diritto consolidato, che la stessa Corte ha richiamato.
Il Principio di Diritto Applicato
I giudici hanno ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, il dovere di motivazione del giudice di merito è adempiuto anche con un’argomentazione succinta. Ciò che conta è che da tale argomentazione emerga come la nuova condotta criminale rappresenti una ‘significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato’. Non è necessaria una motivazione prolissa e dettagliata, ma è sufficiente che il giudice dia conto delle ragioni che lo hanno portato a ritenere il nuovo reato un indicatore di una persistente e più grave propensione a delinquere.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero fatto corretta applicazione di questo principio. La sentenza impugnata, infatti, aveva motivato l’applicazione della recidiva sottolineando come i fatti commessi fossero ‘espressione di un giudizio di maggiore gravità in termini di particolare abilità e propensione criminale’.
In altre parole, la Corte d’Appello aveva individuato nel comportamento della ricorrente non una semplice ricaduta nel reato, ma un’evoluzione della sua capacità criminale. Questa valutazione è stata considerata dai giudici di legittimità una motivazione congrua, logica e sufficiente a giustificare l’aggravante.
Contestare nel merito questa valutazione davanti alla Cassazione è impossibile, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Essendo la motivazione presente e coerente con i principi di diritto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale importante con precise implicazioni pratiche:
1. Limiti del Ricorso in Cassazione: Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti che hanno portato il giudice a riconoscere la recidiva. Il controllo di legittimità si ferma alla verifica della presenza e della logicità della motivazione.
2. Standard di Motivazione: Per giustificare la recidiva facoltativa, al giudice di merito basta una motivazione sintetica ma efficace, che colleghi il nuovo reato al percorso criminale pregresso del reo, evidenziandone la pericolosità sociale o la professionalità nel crimine.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso dichiarato inammissibile comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. Questa decisione, quindi, serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente i motivi di ricorso, evitando di presentare istanze palesemente infondate.
Quando è sufficiente una motivazione sintetica per giustificare la recidiva facoltativa?
Secondo la Corte, una motivazione sintetica è sufficiente quando il giudice dà conto del fatto che la condotta illecita costituisce una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato, evidenziando ad esempio una particolare abilità o propensione criminale.
È possibile contestare nel merito la valutazione sulla recidiva in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la contestazione sulla sussistenza della recidiva non è un motivo di ricorso consentito in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia presente, logica e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a RIMINI il 13/01/1994
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
invero i giudici del merito con motivazione congrua e priva di illogicità hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa il dovere di motivazione risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782); nel caso in esame, con riguardo alla posizione della ricorrente la sentenza impugnata ha dato atto di come i fatti commessi siano espressione, di un giudizio di maggiore gravità in termini di particolare abilità e propensione criminale;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente