Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39982 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO PARDO NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile NOME COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettare il ricorso, con conferma della sentenza impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 18 marzo 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile deli reato di truffa aggravato da recidiva specifica; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 99 comma 2 e 106 comma 2 cod. pen. e 125 comma 3 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva affermato che ‘ai fini della recidiva rileva soltanto il decreto penale emesso dal Gip del Tribunale di Venezia il 04.04.2013’, ma aveva poi valorizzato la precedente condanna del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 07.12.2011 per cui vi era stato positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con estinzione di ogni effetto penale della condanna; del tutto omessa era poi la motivazione in relazione alla quantificazione dell’aumento di pena stabilito per l’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui,
anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Ciò premesso, si deve innanzitutto rilevare che la contestazione relativa al fatto che non potesse essere considerata la condanna per la quale vi era stato esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale era stata proposta nei motivi nuovi di appello, contestazione da ritenersi ammissibile in quanto specificava un motivo già posto all’attenzione della Corte di appello.
A questo punto questo Collegio deve però rilevare che, avendo il ricorrente riportato una condanna ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, non poteva essere disposto l’affidamento in prova al servizio sociale per l’intera durata della pena, posto che, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 347/75, il condannato può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera tre anni; trattandosi di questione di carattere processuale, questo Collegio,potendo esaminare direttamente gli atti, ha constatato che, relativamente alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 07.12.2011, con ordinanza del 9 agosto 2013 Ł stato applicato l’indulto con il condono di mesi 8 e giorni 24 di reclusione e, successivamente, con ordinanza del 18 marzo 2014, Ł stato disposto l’affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua; pertanto, poichØ l’indulto non estingue gli effetti penali della condanna, ben poteva la Corte di appello tenere conto, ai fini dell’applicazione della recidiva, delle truffe già commesse di cui alla sentenza del Gup di Venezia del 7.12.2021, oltre che della sentenza del Gip di Venezia del 4.4.2013, e del fatto che la truffa per cui Ł processo era stata commessa dopo poco piø di tre anni dal fine pena; la motivazione della Corte di appello, avendo ritenuto che le condanne riportate dal ricorrente fossero indice dipericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta, Ł quinidi corretta.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
Non può essere, infine, accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile, posto che il ricorso aveva ad oggetto soltanto l’esclusione della recidiva, argomento sul quale nessun interesse a contraddire ha la parte civile, in quanto non incide in alcun modo sulla responsabilità dell’imputato e sul conseguente diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno, nØ sulla quantificazione dello stesso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME