Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 891 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric:orso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile di rapina aggravata.
1.1 Propone ricorso il difensore di NOMENOME lamentando l’inosservanza dell’art. 628 cod.pen. per difetto di dolo in capo all’imputato: a destare fort dubbi sulla piena consapevolezza e volontà dell’illecito da parte di NOME NOME NOME condotta assunta dall’imputato e lo stato di ubriachezza in cui versava risultante anche dal fatto che, dopo aver prelevato le birre non si era dato alla fuga, ma si era recato all’ingresso della Questura.
1.2 II difensore osserva come erroneamente non fossero state concesse al ricorrente le attenuanti generiche.
1.3 II difensore censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.
1.4 II difensore eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 62 n.4 e 6 e 125 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione e>: art. 606 lett. e) cod.proc.pen., visto che le suddette attenuanti non erano state riconosciute nella loro massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al motivo sulla recidiva.
1.1 Una volta esclusa (e nemmeno eccepita) una questione di incapacità del ricorrente al momento dei fatti, la Corte di appello ha correttamente interpretato le risultanze processuali, osservando che non erano contestati né l’impossessamento delle bottiglie di birra all’interno del negozio di Shamin Ishak, né le minacce profferite nei confronti di quest’ultimo, anche alla presenza degli agenti della Questura, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti del reato di rapina.
1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art.62 n.4 e 6 nella loro massima estensione, la Corte di appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità della condotta e la elevata intensità del dolo, e sul punto il ricorso propone valutazioni di merito inammissibili in questa sede.
1.3 Fondato è, invece, il motivo relativo alla recidiva.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere
risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si d conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione d processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello s limitata a ritenere la recidiva correttamente ritenuta “in ragione del precedente per detenzione di sostanze illecite”, senza precisare perchéEl e vi fosse una relazione qualificata tra il precedente e il nuovo delitto non colposo commess senza considerare che la sola circostanza dell’esistenza di precedenti penall, può in alcun modo condurre ad una applicazione automatica dell’istituto dell recidiva.
Quanto all’interesse dell’imputato all’impugnazione, non si può condividere la tesi del AVV_NOTAIO generale secondo la quale tale interesse non sussister poichè l’effetto della recidiva è stato “neutralizzato” in quanto l’aggrava stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute; si deve rilevare che l’imputato ha comunque interesse a non vedersi riconoscere l “patente” di recidivo, perché tale pronuncia potrebbe comunque effettosu successive condanne, nelle quali verrebbe ritenuta sussistente una recidi reiterata anziché semplice, con conseguente rilevanza sulla pena da infligger deve essere quindi condivisa la giurisprudenza secondo cui “L’imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l’esistenza de recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena i ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti” (Sez.5, n. 24 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello affinché motivi in ordine alla sussistenza o m della contestata recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestata recidiva e rinvia p nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/11/2022