Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9067 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9067 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– AVV_NOTAIO –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
1.COGNOME NOME, nato a Vasto il DATA_NASCITA; 2.COGNOME NOME, nato a Vasto il DATA_NASCITA; 3.COGNOME NOME, nato a Atessa il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello de L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/11/2023, il Tribunale di Vasto:
dichiarava COGNOME NOME responsabile dei reati ascrittigli ai capi A), A1), A2), A3). A5), A6), A7), AB), A9), A1O), A11), A13), A14), A15), A17), A19), A21), A25), A32), A35), A41), A42), A43), A44), A63), A65), A66), A69), A70), A71), A72), A73), A74). A75), A76), A77), A7B), A79), ABO), AB1), AB2), AB3), AB4), AB5), AB6), AB7), AB8), AB9), A90), A91), A92), A93), A94), A95), A96), A97), A9B), A99), A1OO), A101), A102), A103), A104), A105), A106), A107), A108), A109), A11O), A11), A112), A113), A114), A115), A116), A117), A118), A119), A120), A121), A122), A123), A124), A125), A126), A127), A128), A129), A130), A131), A132), A133), A134), A144), e A145) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione. lo condannava alla pena di anni 9 e mesi 7 di reclusione ed euro 93.000 di multa;
riteneva COGNOME NOME responsabile del reato di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, così riqualificata la condotta di cui al capo B) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.700 di multa;
dichiarava NOME responsabile dei reati ascrittigli ai capi G3), G10), G13), G21), G22), G23), riqualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva contestata e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 1.500 di multa.
Con sentenza del 25/03/2025, la Corte di appello di l’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificati i fatti contestati a COGNOME NOME ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, rideterminava la pena inflitta al medesimo in anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 15.000 di multa, mentre rigettava gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso tale ultimo provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gli imputati.
Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, motivazione illogica contraddittoria, assertiva e inconciliabile con gli atti del processo. La doglianza Ł articolata in diversi sotto-motivi.
4.1.1. Con il primo sotto-motivo lamenta la sussistenza degli anzidetti vizi in relazione al capo A), non risultando, contrariamente a quanto affermato in sentenza, che il COGNOME fosse uno dei fornitori di stupefacenti del COGNOME.
4.1.2. Con il secondo sotto-motivo lamenta la sussistenza degli anzidetti vizi in relazione al capo A1), in cui la Corte di appello ha ritenuto provato l’acquisto di stupefacente da COGNOME, ma ha omesso di confrontarsi con le ampie doglianze contenute nell’atto di appello, in cui si evidenziavano numerose criticità della prima sentenza (tra tutte, che le cessioni a NOME rappresentavano un eccezione rispetto alle altre perchØ avevano ad oggetto hashish e non cocaina da rivendere nel territorio dove il COGNOME abitava).
4.1.3. Con il terzo sotto-motivo lamenta la sussistenza degli anzidetti vizi in relazione ai capi A2), A3), A4), A5) e A6), contestando anche in questo caso la lettura delle conversazioni intercettate fornita della Corte di appello e sottolineando che la stessa non ha risposto alle doglianze sollevate con l’atto di appello.
4.1.4. Con il quarto sotto-motivo lamenta la sussistenza degli anzidetti vizi in relazione ai capi da A7) a A145), in cui del pari si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale in relazione alle conversazioni intercettate, con riferimento alle paventate cessioni a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 99 cod. pen.: la riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità impedirebbe la sussistenza di quella «maggiore pericolosità» prevista per il riconoscimento della recidiva.
Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Con i primi due motivi lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati contestati. La sentenza non solo non si confronta con i rilievi difensivi, ma giunge a una affermazione di responsabilità in assenza di riscontri oggettivi rispetto alle conversazioni valorizzate: trattasi infatti di mera «droga parlata», senza sequestri di sostanza stupefacente.
5.2. Con il terzo e il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell’articolo 131bis cod. pen..
5.3. Con il quinto e il sesto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62bis , 99 e 133 cod. pen..
Con i motivi di appello si era dedotta l’eccessività della pena irrogata, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l’assenza di motivazione in ordine alla maggiore pericolosità delle condotte contestate ai fini della
recidiva.
5.4. Con il settimo e l’ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 20bis cod. pen., 53 ss. l. 689/1981, in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
Il ricorso di NOME COGNOME.
6.1. Con i primi due motivi lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati contestati. La sentenza non solo non si confronta con i rilievi difensivi, secondo cui non vi Ł prova alcuna della destinazione allo spaccio della droga acquistata dal COGNOME.
6.2. Con il terzo e il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell’articolo 131bis cod. pen..
6.3. Con il quinto e il sesto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 62, n. 4) cod. pen..
La doglianza, già sollevata con l’atto di appello, non Ł stata minimamente valutata dalla Corte territoriale.
6.4. Con il settimo e l’ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 133 cod. pen..
6.5. Con il nono e il decimo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 20bis cod. pen., 53 ss. l. 689/1981, in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME sono complessivamente infondati, mentre il ricorso di COGNOME NOME Ł fondato nei limiti che seguono.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover chiarire alcuni aspetti relativi all’approccio programmatico alla presente vicenda.
2.1. In primo luogo, rammenta che il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchØ debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01).
Il giudice ha certamente l’obbligo di rispondere ai punti fondamentali che, se accolti, avrebbero portato a una decisione diversa, ma solo l’omissione totale su un punto decisivo può configurare un vizio di motivazione deducibile in Cassazione e tale circostanza non ricorre nel caso concreto.
2.2. In secondo luogo, le censure difensive, laddove mettono in discussione il valore probatorio delle conversazioni telefoniche intercettate, finiscono per attingere direttamente al fatto e sono, perciò, inammissibili nella misura in cui chiedono a questa Corte una non consentita rivalutazione dei dati di conoscenza a disposizione.
Va infatti ribadito che l’interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a conversazioni intercettate finisce per costituire oggetto di una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se –
come nella fattispecie Ł accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (v., ex multis , Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
2.3. Va, da ultimo, rammentato che le due sentenze costituiscono una ipotesi di c.d. «doppia conforme» di merito.
Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, Ł giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis , Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, COGNOME, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v., ex multis , Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, COGNOME, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
Ciò debitamente premesso, il ricorso di NOME COGNOME Ł infondato.
3.1. Il primo motivo Ł inammissibile in tutte le sue articolazioni in quanto, come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO generale, ripropone tutte questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si Ł pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto degli esiti delle intercettazioni e dei relativi riscontri.
Va infatti rammentato che nel giudizio per cassazionenon si possono rivalutare le singole fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
3.2. La doglianza relativa alla recidiva Ł infondata.
3.2.1. La giurisprudenza della Corte Ł nel senso che «in tema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782 – 01).
Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda
l’«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della piø accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Si Ł poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice Ł tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248960 – 01).
Ancora, si Ł precisato che il giudice Ł tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice » (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi Ł anche l’eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, COGNOME, n.m.).
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01).
E’ comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale».
3.2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 13) evidenzia per un verso la sussistenza di numerosi precedenti specifici; per altro verso l’elevato numero di imputazioni (decine e decine) che possono essere considerate, ai fini della recidiva, come un unico reato in ragione della distanza temporale tra le stesse, circostanza che esclude una soluzione di continuità nell’agire delittuoso.
Trattasi di motivazione che, letta congiuntamente a quella della prima sentenza, appare conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza e coerente con la finalità dell’istituto.
Il provvedimento di prima cura ritiene in dettaglio che (pag. 91) «va ritenuta la recidiva contestata, considerato che nel 2016 al COGNOME veniva applicata con patteggiamento
allargato la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 17.400 per reati anche in materia di stupefacenti commessi nel novembre 2015 e il 14.4.2022 era condannato dalla Corte di Appello di L’Aquila alla pena di anni 5 di reclusione ed € 21.000 di multa per detenzione e cessione di stupefacenti commessi ad agosto 2020; dunque le condotte oggetto del presente processo si pongono temporalmente proprio tra i due reati per i quali Ł stato già condannato: ciò sta a dimostrare che COGNOME dal 2016 al2020 ha commesso pressocchØ ininterrottamente reati in materia di stupefacenti cosi dimostrando una alta pericolosità sociale».
Il motivo Ł pertanto infondato.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł invece fondato in riferimento alla recidiva mentre va complessivamente rigettato nel resto.
4.1. I primi due motivi sono inammissibili.
Come noto, la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione o di associazione mafiosa, Ł nel senso che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti«, tali dovendosi ritenere quelle in cui: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 02; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266509 – 01).
Si Ł piø in generale affermato (Sez. 4, n. 3198 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, non mass.) che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni sono «fonte di prova diretta della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioŁ consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioŁ non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioŁ non contrastanti tra loro e, piø ancora, con altri dati o elementi certi anche nella ipotesi in cui le intercettazioni facciano riferimento al ruolo di concorrenti nel reato di soggetti terzi rispetto agli interlocutori ovvero abbiano contenuto etero accusatorio».
Nel caso in esame, non vi Ł dubbio circa la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la ricorrenza della prova logica (il riferimento Ł alla conversazione n. 231 del 22 agosto 2018, in cui il COGNOME ricostruisce la sua rete di spaccio indicando il COGNOME come una delle tre fonti di approvvigionamento), nonchØ, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sulla presenza di riscontri estrinseci costituiti dalla rinvenimento del «laboratorio» del COGNOME, della sua agendina e degli esiti delle analisi effettuate sullo smartphone sequestrato allo stesso, circostanze che escludono di ricondurre il caso in esame a un caso di c.d. «droga parlata».
Vero Ł che, in tale frangente, la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che sia rispettato un onere motivazionale piø stringente e rigoroso, con particolare riferimento alle modalità con le quali si Ł risaliti alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 201.29 del 25/06/2020, COGNOME Simone, Rv. 279251), ma va sottolineato che tale locuzione si riferisce al caso in cui il materiale probatorio sia costituito «esclusivamente» dai risultati delle intercettazioni, senza che sia operato il sequestro della sostanza o che aliunde sia raggiunta la prova del fatto; essa non può quindi essere dilatata al caso, quale quello in
esame, in cui le conversazioni telefoniche siano «vestite» da altri elementi di prova, quali il sequestro di materiale per il confezionamento dello stupefacente, agendine, ecc..
Questa Corte ritiene infatti che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non debba derivare (necessariamente) soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, potendosi essa desumere anche da altre risultanze probatorie (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263544 – 01; Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, COGNOME, Rv. 245738 – 01).
Se, pertanto, l’assenza di sequestro può avere valenza decisiva – o comunque significativa – ai fini della sussunzione del fatto nell’ambito dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, COGNOME, Rv. 257836 – 01) ovvero, simmetricamente, della sussistenza dell’aggravante dell’«ingente quantità» di cui all’articolo 80 TUA (Sez. 3, n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902 – 01; Sez. 2, n. 44220 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 257666), laddove si discetti di affermazione di responsabilità, la presenza di elementi di riscontro di altra natura rispetto alle conversazioni intercettate non consente di ricondurre il fatto alla ipotesi di mera «droga parlata».
4.2. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Una volta raggiunta la prova delle tre cessioni, e quindi dei quantitativi venduti al COGNOME (20 grammi, 30 grammi e un quantitativo imprecisato), non illogicamente la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della sostanziale offensività della condotta.
Nel caso, infatti, di una pluralità di modeste cessioni tali da costituire una abituale condotta di spaccio si va a costituire una circostanza incompatibile con il beneficio della non punibilità (Sez. 4, n. 31427 del 03/06/2021, NOME, n.m.).
Le deduzioni contenute a pagina 12 del ricorso, relative alla assenza di prova circa la natura e il grado di purezza dello stupefacente, nonchØ l’assenza di una stabile attività di spaccio, sono elementi che concernono – semmai – il riconoscimento della ipotesi della «lieve entità» di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riconosciuta all’imputato, e non anche la «particolare tenuità» del fatto.
Come noto, infatti, la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131bis cod. pen., sono fattispecie non coincidenti sul piano strutturale e teleologico. Nella prima ipotesi, il giudice Ł tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonchØ la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti; nella seconda, invece, devono essere prese in considerazione le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo oltre che al carattere non abituale della condotta (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258 – 01).
Il motivo Ł pertanto infondato.
4.3. Il quinto e il sesto motivo sono fondati limitatamente alla recidiva.
4.3.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il motivo Ł inammissibile.
Questa Corte (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, COGNOME, 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216587 – 01) ritiene infatti che «le attenuanti generiche previste dall’art. 62bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorchØ questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la
conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perchØ il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo nØ a violazione di legge, nØ al corrispondente difetto di motivazione.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, a pagina 13, ritiene – con motivazione coerente con i principi superiormente enunciati – di confermare il giudizio di equivalenze delle riconosciute attenuanti generiche alla luce della marcata gravità e reiterazione dei fatti, posti in essere da soggetti gravati da numerosi precedenti penali.
4.3.2. Il motivo sulla dosimetria della pena Ł manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
Nel caso di specie, la pena irrogata si colloca abbondantemente al di sotto della media edittale e la Corte territoriale, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice, evidenzia (pag. 13) come la stessa sia «proporzionata sotto il profilo e soggettivo, anche con riferimento alla pena base e all’entità degli aumenti operati per la continuazione, certamente aderenti alla gravità delle condotte realizzate».
4.3.3. Quanto alla recidiva, il motivo Ł fondato.
Nel rimandare, quanto ai profili generali dell’istituto, alle considerazioni espresse al par. 3.1, il Collegio evidenzia come la prima sentenza, sul punto, si limiti a valorizzare i plurimi precedenti specifici.
A fronte di precisa doglianza, contenuta nell’atto di appello, circa la mancanza di motivazione in ordine alla maggiore pericolosità dimostrata con la commissione dei presenti reati (tutti ricondotti all’ipotesi lieve di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), la sentenza impugnata (pag. 13), la sentenza gravata si limita a desumere i presupposti per l’applicazione della recidiva (di nuovo) esclusivamente sulla base della sussistenza di precedenti specifici.
Trattasi di motivazione chiaramente insufficiente, che non risponde alle precise censure difensive dedotte, per cui la sentenza va annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio.
4.4. Il settimo e l’ottavo motivo sono infondati.
Con riguardo alla lamentata violazione degli artt. 53 ss. l. 689 del 1981, la motivazione del provvedimento impugnato (pag. 13) appare logicamente congrua e coerente sia con gli indicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato per la prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive, essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previsti dall’art. 133 cod. pen..
4.4.1. L’art. 20bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, elenca espressamente le pene sostitutive, la cui disciplina Ł declinata dalla l. n. 689 del 1981.
Il d.lgs. 150/2022, rispetto alla disciplina previgente, ha notevolmente mutato la disciplina delle sanzioni penali sostitutive, in modo da comportare una maggiore ponderazione, da parte del giudice della cognizione, della scelta della pena da irrogare, essendo state ridotte e contenute le preclusioni previste dall’art.59 della 1.24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie.
Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01), l’art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive, richiama pur sempre i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. e configura la scelta in ordine all’applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo.
Per conseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchØ i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, purchØ ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell’adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato.
La Corte ha precisato (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01) che la motivazione resa dal giudice della cognizione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale Ł quello previsto dall’art. 58 legge 689/81: laddove essa Ł congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non Ł sindacabile in sede di legittimità.
L’art. 58 l. 689/1981, nuovo stile, stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena piø idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.
Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla piø idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva.
In sostanza, il novellato articolo 58 procedimentalizza il processo valutativo del giudice in merito all’applicazione delle pene sostitutive; in primo luogo, si prevede un parametro di giudizio, costituito dagli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen.; in secondo luogo, indica, quale parametro generale di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva e di selezione della pena sostitutiva piø adeguata (secondo comma: «tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piø idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo»), quello della «idoneità alla rieducazione del condannato», da perseguire anche «attraverso opportune prescrizioni».
In terzo luogo, quale norma di chiusura, si prevede che le pene sostitutive debbano assicurare «la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati», con la precisazione che la pena detentiva non può essere sostituita «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Il modello legale previsto dal nuovo articolo 58 prevede, dunque, un duplice profilo di esclusione dall’applicazione delle pene sostitutive: in primis , l’impossibilità di prevenire la
commissione di altri reati; in secundis , la sussistenza di fondati motivi che le prescrizioni impartite non saranno adempiute.
L’obbligo di motivazione gravante sul giudice della cognizione, in caso di diniego dell’applicazione delle pene sostitutive, deve quindi soddisfare tali requisiti. Anche in questo caso, la Stella Polare della valutazione sarà costituita dagli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen..
Solo in esito ad una positiva valutazione in ordine alla prognosi di recidiva, il giudice dovrà motivare in ordine alla idoneità rieducativa della sanzione sostitutiva.
4.4.2. Tale valutazione, in concreto, la Corte territoriale ha non illogicamente effettuato, ritenendo che «la gravità dei reati, le modalità di commissione, le personalità degli imputati, emergenti dagli atti e dai precedenti penali, rendono necessaria l’applicazione di una pena detentiva effettiva al fine di garantire adeguata risosta all’offesa arrecata al bene giuridico tutelato», dovendosi ritenere una pena sostitutiva «inadeguata rispetto alle esigenze di prevenzione generale e speciale, anche alla luce del comportamento degli imputati, privo di effettivi segnali di resipiscenza o collaborazione».
Le doglianze vanno quindi da rigettate.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł complessivamente infondato.
5.1. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
5.1.1. La sentenza impugnata, a pag. 10 ss., per le cinque ipotesi di acquisto a fine di successivo spaccio (capi G3, G10, G13, G21 e G22), per un verso richiama le intercettazioni telefoniche il cui contenuto Ł stato ampiamente valutato dalla sentenza di primo grado; per altro verso, sottolinea l’importanza dell’intervenuto arresto del COGNOME in data 16/11/2018, nel cui occasione gettò lo stupefacente nella vegetazione e fu trovato in possesso della somma contanti di euro 1.050.
5.1.2. Tale motivazione, decisamente scarna, si salda tuttavia con quella della prima sentenza (v. par. 2.3).
Quanto al capo G3), la prima sentenza, alle pagine 70-71, richiama «la conversazione telefonica n. 615 RIT 56/18 che attesta che la sera del 04.08.2018 NOME chiamava COGNOME e gli diceva che prima di mezzanotte sarebbe passato da lui, al che COGNOME gli rispondeva che andava bene, ‘speriamo che per quell’ora ci sta ancora … per il momento ci sta, dai’ . In tal caso COGNOME faceva riferimento a qualcosa che COGNOME doveva andare a prelevare a casa sua e che stava finendo e poichØ, per quanto emerso dalle indagini, i rapporti tra i due riguardavano esclusivamente la cessione di cocaina, deve ritenersi che l’incontro del 4.8.2018 era finalizzato alla cessione di stupefacente, così rimanendo configurati i reati di cui ai capi A25) e G3)».
Sempre a pagina 71, la prima sentenza ritiene raggiunta la prova dei capi A35) e G10) relativi alla giornata del 28/08/2018, alla luce delle conversazioni intercettate, da cui si evince che il COGNOME aveva portato al COGNOME 2.000 euro derivanti dalla cessione di stupefacenti.
La sentenza resa in abbreviato ritiene provata la sussistenza dei reati di cui ai capi A35) e G13) relativi ad una cessione di cocaina avvenuta il 13 settembre 2018 tra COGNOME e COGNOME, evincendosi ciò dalle conversazioni ambientali n. 1879 e 1887 RIT 57118 del 14.9.20 18, in cui NOME diceva alla moglie che il giorno prima «Bubø», ossia NOME,gli aveva detto che lo stupefacente era molto buono e che un acquirente gli aveva detto che «era buona proprio, Ł andata proprio bene».
Quanto al capo G21), la prima sentenza precisa che NOME, che nel frattempo era stato arrestato il 12/10/2018 per i fatti di cui al capo G20) e sottoposto al divieto di dimora in
Vasto, continuava a rifornirsi di cocaina dal COGNOME. Infatti, il 18.10.2018 NOME e COGNOME si incontravano in località Tratturo di Monteodorisio e NOME diceva che gli altri 150 glieli avrebbe portati domenica; il COGNOME diceva al NOME che potevano continuare a «lavorare» (conversazioni ambientali n. 3850 RIT 57/18). Rimane quindi provata la sussistenza dei reati di cui ai capi A42) e 021), essendo stato accertato come COGNOME e COGNOME si incontravano, tra di loro vi era un passaggio di denaro e si accordavano nel senso di continuare a “lavorare”, ossia a trafficare stupefacenti nonostante l’arresto del COGNOME, avendo convenuto un diverso luogo in cui incontrarsi.
Quanto al capo G22), a pag. 72 la prima sentenza precisa che il pomeriggio del 28 ottobre 2018 alle ore 16:54 COGNOME e NOME si davano appuntamento non indicando il luogo dell’incontro, perchØ evidentemente avevano concordato di vedersi al solito posto (conversazione telefonica n. 3743 RlT 56/18). Infatti, alle ore 17 circa COGNOME raggiungeva nuovamente località Tratturo di Monteodorisio con la sua autovettura dove incontrava COGNOME; quest’ultimo nell’occasione gli consegnava € 350 («compà a 400 ci manca 50 euro») ; COGNOME diceva che non si era portato il telefono per evitare (di essere intercettato); COGNOME poi ordinava la sostanza per il successivo rifornimento «la prossima volta 650», pari a 13 grammi di cocaina (conversazioni ambientali n. 4269 R.l.T.57/18).
Da ultimo, in relazione al capo G23), per la prima sentenza risulta provato dalle conversazioni che il 12/11/2018 COGNOME consegnava a COGNOME 14 dosi di cocaina («Buonasera, queste sono otto, sono quattordici da mezzo, quattordici da mezzo e … stiamo pari … ti ho messo uno da uno») e COGNOME consegnava al venditore 500 euro.
A pag. 73 la sentenza GUP afferma che ulteriore conferma delia natura dei rapporti tra COGNOME e COGNOME si rinviene nelle circostanze dell’operato dei Carabinieri del 16.11.2018, quando COGNOME, dopo essersi incontrato con il COGNOME nella solita località Tratturo di Monteodorisio, all’atto del controllo gettava nella vegetazione ciò che poco prima aveva ricevuto da COGNOME che veniva trovato in possesso della somma in contanti di € 1.050.
A ciò va aggiunto l’arresto operato in danno del COGNOME e la denuncia in stato di libertà del Colantuono per i fatti di cui al Capo G20), relativi all’acquisto di 31 grammi di cocaina per la somma di 1.050 euro, per il quale Ł stato già giudicato.
5.1.3. La motivazione delle due sentenze, congiuntamente considerate, non appare manifestamente illogica: il reiterato e ravvicinato acquisto, da parte del COGNOME, di quantitativi non lievi di stupefacente dal COGNOME, con corresponsione allo stesso di somme ingenti, così come la affermazione, almeno in un caso, del gradimento dell’acquirente, non consentono di tacciare di illogicità l’operazione logica di inferire la destinazione allo spaccio anche delle restanti quantità acquistate, ricostruendo il rapporto tra i due come una catena di spaccio.
Le doglianze sono pertanto infondate.
5.2. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati alla luce delle considerazioni già espresse al par. 4.2, cui si rinvia.
5.3. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.
5.3.1. Vero Ł che nella sentenza impugnata manca qualsiasi motivazione sulla dedotta richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen.; tuttavia, già il motivo di appello in cui si censurava l’omesso riconoscimento di tale circostanza, non si confrontava criticamente con la motivazione della prima sentenza, da cui emergeva (v. par. 5.1.2) a chiare lettere la non particolare tenuità del danno patrimoniale, alla luce dei quantitativi di stupefacenti acquistati e delle somme corrisposte dal COGNOME
al COGNOME, limitandosi, il ricorrente, a lamentare la mancata gestione di una piazza di spaccio e la mancanza di prova della destinazione dello stupefacente alla cessione.
5.3.2.Va in proposito rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poichØ i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.2015, COGNOME, Rv. 262700 – 01).
In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, COGNOME, Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212023 – 01).
Inoltre, Ł inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ” ab origine ” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01).
5.4. Il settimo e l’ottavo motivo sono manifestamente infondati quanto alla dosimetria della pena, alla luce delle considerazioni già espresse al par. 4.3.2, cui si rinvia.
5.5. Il nono e decimo motivo sono manifestamente infondati alla luce delle considerazioni già espresse al par. 4.4, cui si rinvia.
La costituzione di un valido rapporto di impugnazione impone al Collegio di verificare l’eventuale sussistenza di cause estintive del reato.
Sul punto, va evidenziato come, al caso di specie, sia applicabile l’art. 159 cod. pen. come modificato per effetto della c.d. ‘Legge Orlando’ (l. 103 del 2017, che prevede una sospensione di anni uno e mesi sei), alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 20989 del 05/06/2025, COGNOME; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, COGNOME, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 – 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017»), per cui i reati contestati al COGNOME non sono ad oggi prescritti.
Va in ogni caso dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità a carico di NOME COGNOME, ai sensi dell’articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l’annullamento un «punto» della sentenza (quello sulla recidiva) funzionalmente autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, COGNOME, Rv. 226646 – 01).
La sentenza impugnata va quindi annullata in relazione a COGNOME NOME, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
Il ricorso del predetto imputato va rigettato nel resto, così come devono essere rigettati i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato COGNOME NOME, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME nel resto.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
NOME COGNOME