Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39983 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
IGNAZIO PARDO NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOMEXXXXXXXX nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOMECOGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullare la sentenza impugnata nei confronti di COGNOMECOGNOME limitatamente alla contestata recidiva e dichiarare
inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOMEXXXXXXXX;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto COGNOMEXXXXXXXX e
COGNOMECOGNOMEresponsabili di rapina aggravata; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 178, 179, 420ter , 691 cod.proc. pen. in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.: COGNOMEXaveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello solo in data 6.5.2024 per l’udienza del 22.5.2024, con inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601 cod. proc. pen.;
1.2 violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e degli artt. 628-624 cod. pen.: la Corte di appello, nel rigettare il gravame avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti aveva per un verso confermato la sussistenza della condotta violenta e per l’altro escluso che tra la condotta appropriativa e la condotta violenta vi fosse uno iato temporale, che non consentiva di ritenere applicabile al caso di specie il concetto di ‘immediatamente dopo’ richiamato dalla norma, di cui si contestava l’applicazione; la sentenza gravata non aveva i requisiti legali richiesti per ritenere soddisfatto l’onere motivazionale previsto, non avendo spiegato le ragioni per le quali non si potesse ritenere che ci si trovasse di fronte ad un delitto tentato;
1.3 violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. circa l’affermazione della responsabilità dell’imputato: la Corte di appello, assumendo una sorta di omologazione tra le questioni sollevate da COGNOMEcon quelle sollevate dal coimputato COGNOME, si era ritenuta esentata dall’onere di motivare sulle specifiche contestazioni sollevate, avendo ricavato e dedotto la responsabilità di COGNOME dalla sue mera presenza;
R.G.N. 27196NUMERO_DOCUMENTO
1.4 violazione degli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen.: nella sentenza gravata non si poteva leggere, nemmeno genericamente, alcuna spiegazione o giustificazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche;
1.5 violazione degli artt. 69, 62bis e 99 cod. pen.: l’applicazione della recidiva reiterata comportava conseguenze non solo in punto di determinazione della pena, ma anche in riferimento agli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 comma 4 cod. pen., del limite minimo di aumento di pena in caso di concorso formale o di reato continuato di cui all’art. 81 ultimo comma cod. pen., nonchØ dal divieto di patteggiamento allargato ex art. 444 comma 1bis cod. proc. pen., qualora la pena da irrogare sia superiore a 2 anni: la decisione della Corte di appello era in evidente contrasto con la decisione della Corte Costituzionale n.185 del 2015;
1.6 violazione degli artt. 69, 62bis , 99 e 133 cod. pen.: sia il primo che secondo giudice avevano ritenuto non potersi escludere la recidiva contestata agli imputati senza considerare la diversa natura, entità della recidiva contestata (a COGNOME era stata contestata una recidiva semplice) e senza considerare la necessità di personalizzare la pena rispetto ad ogni imputato.
Propone ricorso il difensore di COGNOMECOGNOME, eccependo che:
2.1 a XXXXXXXX era stata contestata la recidiva specifica senza che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la circostanza aggravante sia con riferimento alla sua esistenza, sia con riferimento alla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio che, per il principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere giustificato: non era stato considerato che già il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche per il corretto comportamento processuale e che il ricorrente si era volontariamente sottoposto ad un programma terapeutico con esito positivo, tutti elementi che potevano ragionevolmente escludere la pericolosità sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che ‘Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado’ (Sez.U., n.42125 del 27/06/2024, Rv. 287096 – 02); l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso Ł, pertanto, tardivamente proposta.
1.2 Il secondo motivo Ł inammissibile per non essere stato proposto nell’atto di appello, nel quale si contestava, in maniera estremamente generica, soltanto la responsabilità dell’imputato; Ł infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchØ non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
1.3 Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato; a fronte di un motivo di appello, come si Ł detto, estremamente generico, la Corte di appello ha motivato in maniera esauriente nella pagine 5,6 e 7 sulla responsabilità di COGNOME, con argomentazioni
sulle quali non vi Ł nessun confronto nel motivo di ricorso.
1.4 Altrettanto manifestamente infondato sono il quarto ed il quinto motivo di ricorso, considerato che le attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.
1.5 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel sostenere che intema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.6 della sentenza impugnata, evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente, che denotano una maggiore pericolosità e del soggetto, con motivazione pertanto esente da censure, così come congrue sono le argomentazioni relative alla pena inflitta (pag.6 sentenza impugnata).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXX Ł fondato
2.1 Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di applicazione della recidiva, si deve rilevare che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello che evidenziava che l’unico precedente di XXXXXXXX risaliva ad una sentenza del 2011, dell’avvenuto risarcimento del danno e del percorso terapeutico intrapreso, si Ł limitata a riportare la condanna di cui parlava l’atto di appello, senza rispondere in alcun modo allo specifico motivo di appello; la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.