Recidiva Facoltativa: Quando la Motivazione del Giudice Può Essere Implicita
L’applicazione della recidiva facoltativa richiede un onere motivazionale da parte del giudice, ma fino a che punto deve essere esplicito? Con l’ordinanza n. 13272/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione: la motivazione può anche essere implicita, purché dalla sentenza emergano chiaramente gli elementi che giustificano un trattamento sanzionatorio più severo, come la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell’autore del reato. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione lamentando tre principali vizi della sentenza. In primo luogo, sosteneva l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato. In secondo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, ritenendola non adeguatamente motivata. Infine, asseriva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale (evasione), per aver violato le prescrizioni impostegli, allontanandosi senza autorizzazione dal luogo di esecuzione di una misura restrittiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le doglianze sollevate dal ricorrente e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’applicazione della Recidiva Facoltativa
Il punto centrale della decisione riguarda la recidiva facoltativa. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: sebbene l’applicazione della recidiva richieda una motivazione, questa può essere adempiuta anche in modo implicito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e all’intensità del dolo manifestato. Secondo la Cassazione, questa argomentazione, pur non essendo un’analisi esplicita e separata sulla recidiva, è sufficiente a dar conto dei requisiti di riprovevolezza e pericolosità che ne giustificano l’applicazione.
La Questione della Prescrizione e del Dolo
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alla prescrizione. La contestazione della recidiva qualificata (ex art. 99, comma quarto, c.p.) ha comportato un allungamento dei termini di prescrizione. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, il reato non era ancora estinto.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, i giudici hanno qualificato il motivo come generico. Hanno ricordato che il reato di evasione richiede unicamente il dolo generico, che consiste nella semplice consapevolezza di violare il divieto di allontanarsi. Non sono rilevanti i motivi specifici dell’agente o la sua intenzione di sottrarsi in modo definitivo alla misura.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra onere motivazionale esplicito e implicito. Per la recidiva facoltativa, il giudice non è tenuto a redigere un paragrafo dedicato, se dal complesso della sua valutazione emergono le ragioni della scelta. La valutazione della “accresciuta pericolosità” può essere implicitamente desunta dalla descrizione dell’intensità del dolo o dall’analisi dei precedenti penali, elementi che il giudice di merito aveva considerato.
Questa interpretazione mira a un equilibrio tra la necessità di motivare le decisioni e l’esigenza di economia processuale, evitando formalismi superflui quando la ratio della decisione è comunque chiara e logicamente desumibile dal testo della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulla recidiva è strettamente legata al profilo di pericolosità sociale del reo. Una motivazione che, seppur indirettamente, sottolinea la gravità della condotta e la personalità dell’imputato può legittimamente sostenere l’applicazione della recidiva facoltativa. Questa decisione rappresenta un utile promemoria per gli operatori del diritto: la sostanza della motivazione prevale sulla sua forma esteriore, a condizione che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice sia trasparente e coerente.
Quando può essere applicata la recidiva facoltativa senza una motivazione specifica e separata?
La recidiva facoltativa può essere applicata senza una motivazione esplicita quando, dal complesso della sentenza, emergono implicitamente le ragioni che la giustificano, come la valutazione sulla riprovevolezza della condotta e sulla pericolosità sociale dell’autore del reato, desumibili ad esempio dall’analisi dei suoi precedenti penali o dall’intensità del dolo.
Quale tipo di dolo è necessario per configurare il reato di evasione (art. 385 c.p.)?
Per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico. Ciò significa che è richiesta solo la consapevolezza e la volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, a prescindere dai motivi o dall’intenzione di sottrarsi definitivamente alla stessa.
In che modo la contestazione della recidiva influisce sui termini di prescrizione di un reato?
La contestazione di una recidiva qualificata, come quella prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, comporta un aumento dei termini di prescrizione. Questo significa che il tempo necessario perché il reato si estingua viene prolungato, posticipando la data di prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Il motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di prescrizione del rea manifestamente infondato poiché, stante la contestazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il reato si è prescritto l’undici novembre 2023, e quindi in data succes alla sentenza di appello del 12 ottobre 2022.
Il motivo relativo al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato.
L’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazion da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si di conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità d autore (Sez, 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01).
Nel caso in esame, se è vero che la Corte di appello motiva sui precedenti dell’imputato, dev osservarsi che la puntuale motivazione sulla accresciuta pericolosità può ritenersi impli nella parte in cui la sentenza impugnata descrive l’intensità del dolo dell’imputato.
Il motivo sul dolo é generico perchè diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in pr della motivazione non manifesta illogica in punto, la diversa valutazione in fatto consapevolezza a volontà dell’imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di mer ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazio reato di cui all’art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generi consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della mis senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condot dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione d sottrarsi definitivamente alla misura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consiglier COGNOME tensore
Il Presid nte