Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELNOVO NE MONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Emilia, in data 7.12.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 624, c.p. i.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva specifica reiterata e nel quinquennio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.
A tale proposito si osserva che secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
La decisione impugnata (cfr. p. 2) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare riferimento al “numero davvero elevatissimo di precedenti specifici” gravanti sull’imputato, ma ha evidenziato come essi denotino un’evidente pericolosità sociale del reo, dedito sistematicamente alla consumazione di delitti contro il patrimonio, accentuata dal nuovo reato per cui è stato condanNOME nel procedimento in esame (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 434:38, rv. 248960).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.