Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11438 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11438 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che, con un unico motivo, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia ha dedotto il vizio di mancanza della motivazione in relazione all’annessa applicazione della recidiva (in sintesi, si sostiene che il tribunale, pur essendo stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale all’imputato, non avrebbe tenuto conto della stessa in sede di determinazione della pena; il tribunale avrebbe ritenuto di discostarsi dal minimo edittale anche per il profilo criminale del soggetto, sicché, se il giudicante abbia inteso tener conto della recidiva della determinazione della pena, di ciò non vi sarebbe un’espressa e specifica menzione; pur trattandosi di recidiva facoltativa, è comunque richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, tanto ove egli ritenga quanto nel caso in cui escluda la rilevanza della stessa);
letta la memoria difensiva pervenuta telematicamente dalla difesa dell’imputato in data 24 gennaio 2026, con cui si insta per la conferma dell’impugnata sentenza, richiamando giurisprudenza di questa Corte (in particolare, il riferimento è a Sez. 6, n. 38867 del 13/10/2021, COGNOME, non mass., ed a Sez. 5, n. 23176 del 28/05/2025, non mass.), sostenendosi che il Giudice del Tribunale di Bergamo avrebbe assolto a tale onere (motivazionale della recidiva specifica ed infraquinquennale) come si evince dalle circostanze fattuali evidenziate dal Giudice nella motivazione della sentenza impugnata (” … non ci sono elementi positivamente valutabili come espressivi di meritevolezza per riconoscere all’imputato – peraltro pregiudicato – le attenuanti generiche …” ed ancora “il profilo criminale del soggetto (che ha reiterato l’attività criminale nonostante la recente condanna del maggio 2025 per analogo reato)”. Ed infine “il precedente specifico (per detenzione illecita di stupefacenti) e l’indifferenza mostrata all’esperienza processuale pregressa (durante la quale gli era stata anche applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Milano) nonché l’assenza di stabile attività lavorativa lecita precludono il riconoscimento di benefici di legge..”;
ritenuto che tale unico motivo di ricorso è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive e, comunque, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha stimato congrua una pena di un anno di reclusione ed euro 2000 di multa, individuando la pena base proprio non soltanto considerando la duplicità delle
sostanze detenute, ma soprattutto il profilo criminale del soggetto specificando come lo stesso avesse reiterato l’attività criminale nonostante la recente condanna del maggio 2025 per analogo reato, così individuandola in un anno e 6 mesi di reclusione ed euro 3000 di multa, poi ridotta per il rito alla pena finale indicata; risulta dunque evidente che il giudice ha proceduto all’applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., tenuto conto del fatto che la pena edittale contemplata dall’art. 73, comma 5, TU Stup. è fissata nel minimo ex lege in mesi 6 di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, non essendo stata contestata l’ipotesi dell’ultima parte; sicché, l’aver individuato come pena base per il delitto in contestazione quella di un anno e 6 mesi di reclusione e di euro 3.000,00 di multa, rende evidente che il giudice abbia applicato la recidiva facoltativa oggetto di contestazione, per la quale il codice penale prevede un aumento fino alla metà; trattasi, quindi, di motivazione che non si espone al sindacato di questa Corte, laddove si consideri, del resto che, l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente: Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso del PG deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 febbraio 2026
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