Recidiva Facoltativa: Quando la Motivazione del Giudice è Valida?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione getta luce su un aspetto cruciale del diritto penale: la recidiva facoltativa e l’obbligo di motivazione da parte del giudice. Questa decisione sottolinea come, in tema di recidiva, una motivazione specifica sia sempre richiesta, ma possa essere ritenuta valida anche se espressa in forma sintetica, purché logica e coerente. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. I motivi principali di doglianza riguardavano due aspetti fondamentali: la presunta carenza di motivazione in merito all’applicazione della recidiva facoltativa e il diniego delle attenuanti generiche. L’appellante sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato le ragioni per cui ritenevano sussistente l’aggravante della recidiva, né quelle per cui avevano deciso di non concedere le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le censure del ricorrente, confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello. La decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati, sia per quanto riguarda la motivazione sulla recidiva, sia per la valutazione delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte sulla recidiva facoltativa
Il cuore della pronuncia risiede nelle argomentazioni relative alla recidiva facoltativa. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica sia quando afferma sia quando esclude la sussistenza di tale aggravante.
Tuttavia, questo obbligo può considerarsi adempiuto anche attraverso un’argomentazione succinta. L’importante è che il giudice dia conto del fatto che la nuova condotta delittuosa non sia un episodio isolato, ma si inserisca in un più ampio e persistente “processo delinquenziale” già avviato dal soggetto. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione ritenuta “congrua ed esaustiva”, giustificando adeguatamente la sua decisione.
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un altro principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito su questo punto è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da una “manifesta illogicità”. Poiché la motivazione fornita dalla Corte territoriale era esente da tali vizi, anche questa doglianza è stata respinta.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma due importanti principi per la pratica legale. In primo luogo, la motivazione sulla recidiva facoltativa non richiede trattazioni prolisse, ma deve essere chiara nel collegare il nuovo reato al passato criminale dell’imputato, evidenziandone la pericolosità sociale. In secondo luogo, le decisioni sulle attenuanti generiche godono di un’ampia discrezionalità del giudice di merito, e possono essere contestate in Cassazione solo in casi di palese irrazionalità. La decisione ribadisce quindi la necessità per la difesa di articolare ricorsi che attacchino la logicità del ragionamento del giudice, piuttosto che il merito della sua valutazione discrezionale.
Cosa deve fare un giudice per motivare correttamente la recidiva facoltativa?
Deve fornire una motivazione specifica, anche se sintetica, che spieghi perché la nuova condotta criminale costituisce una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già intrapreso dall’imputato.
La decisione di non concedere le attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è affetta da una “manifesta illogicità”. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione, ma solo controllarne la coerenza logica e l’assenza di vizi.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22880 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata;
che la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.