Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dischiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 31 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 55 comma 9 D.L.vo n. 231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.) e 110- 482 cod. pen. aggravati da recidiva reiterata.
1.1 Propone ricorso il difensore di NOME, lamentando la violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva, in quanto la Corte di appello si era limitata ad evidenziare l’esistenza di precedenti penali dell’imputato, specifici e vicini nel tempo, non spiegando in alcun modo per quali ragioni la condotta avrebbe dovuto essere ritenuta di un’offensività tale da dover ritenere la pericolosità del soggetto aumentata in raffronto con i suddetti precedenti penali.
1.2 II difensore eccepisce la mancanza di motivazione con riferimento alla parte della sentenza impugnata avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
1.3 II difensore lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., visto che il dato relativo alla quantità di acquisti effettu non era in grado di escludere la speciale tenuità del danno, posto che era argomento che si collocava su un piano diverso rispetto a quello relativo al quantum del danno provocato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidivaitar~al è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 3 della sentenza impugnata, evidenziando che il numero e la specificità dei precedenti di NOME non apparivano “una ricaduta occasionale bensì un pervicace percorso criminale intrapreso dall’imputato nel lontano 1985”; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01); nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente non indica, né ha indicato in appello, alcun presupposto in base al quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato.
1.3 Infine, si deve osservare che a fronte del motivo estremamente generico con il quale era stata chiesta la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., la Corte di appello ha rilevato che l’acquisto di “svariati telefoni cellulari impediva di ritenere sussistente la suddetta attenuante; il motivo di ricorso avrebbe quindi dovuto precisare per quale motivo l’acquisto di telefoni cellulari comporti un danno di speciale tenuità, essendo notorio che il prezzo di un telefono cellulare nuovo non ha un valore irrisorio e che nel caso in esame il riferimento a “svariati telefoni” comporta che ne erano stati acquistati almeno tre.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2024