Recidiva Facoltativa: Quando Basta una Motivazione Sintetica del Giudice
La recidiva facoltativa è un istituto centrale nel diritto penale, che consente al giudice di inasprire la pena per chi, già condannato, commette un nuovo reato. Ma quali sono i limiti del dovere di motivazione del giudice nell’applicarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10028/2024) fa luce su questo punto, stabilendo che anche una motivazione concisa può essere sufficiente, a patto che sia logicamente ancorata alla storia criminale del soggetto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Lecco e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. Le accuse a suo carico riguardavano i reati previsti dagli articoli 385 (evasione), 497-bis (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) e 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale) del codice penale.
Oltre alla condanna per i singoli reati, i giudici di merito avevano applicato l’aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale, riconoscendo quindi una spiccata tendenza del soggetto a delinquere.
Il Ricorso in Cassazione sulla Recidiva Facoltativa
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva facoltativa. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la decisione di applicare tale aggravante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale consolidato nella giurisprudenza: in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica sia quando decide di applicarla, sia quando sceglie di escluderla.
Tuttavia, questo obbligo di motivazione non richiede un’argomentazione prolissa o eccessivamente dettagliata. La Corte ha infatti precisato che il dovere è da considerarsi adempiuto anche quando il giudice, con una motivazione succinta, dà conto del fatto che la nuova condotta criminale costituisce una “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato”.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva rispettato questo standard. La sua decisione, pur sintetica, era sufficiente a dimostrare che il nuovo reato non era un episodio isolato, ma si inseriva in un percorso criminale persistente, giustificando così l’aumento di pena previsto per la recidiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: la valutazione sulla recidiva è strettamente legata all’analisi della biografia criminale dell’imputato. Non è necessario che il giudice si dilunghi in complesse argomentazioni; è sufficiente che la sua decisione faccia emergere in modo chiaro e logico il collegamento tra il passato criminale e il nuovo reato. Per l’imputato, la decisione si è tradotta nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a conferma della definitività della sua condanna.
Quando il giudice deve motivare l’applicazione della recidiva facoltativa?
Secondo la Corte, il giudice ha l’obbligo di fornire una specifica motivazione sia che affermi, sia che escluda la sussistenza della recidiva facoltativa.
È sufficiente una motivazione breve per giustificare la recidiva facoltativa?
Sì, una motivazione succinta è considerata sufficiente se dà conto del fatto che la condotta rappresenta una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Qual è stata la conseguenza del ricorso ritenuto inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell’8 settembre 2023, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 385, 497 bis e 495 cod.pen., con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv274782).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consiaiiere estnsore
GLYPH
Il Presidente