Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18633 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/04/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 40793/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Tunisia il 25/09/1977, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12/03/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 13/06/2023, che aveva condannato NOMECOGNOME in relazione al delitto di cui agli artt. 73 d. lgs. 74/2000 e 337 cod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva.
Il ricorso Ł inammissibile.
La Corte territoriale, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado (a pagina 5 evidenzia come correttamente il primo giudice avesse valorizzato due gravi precedenti del 2010 e 2013, dando atto di come il fatto accertato nel presente processo costituisse significativa manifestazione della specifica attitudine criminosa dell’imputato, non emendata dalle pregresse vicende giudiziarie, tanto da apparire sintomatico di accresciuta pericolosità), ha fatto buon governo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 – 01). Ed infatti, già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i
precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della piø accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME