Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40810 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente all’applicabilità della recidiva e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei resto;
letta la memoria pervenuta il 20/10/2025 dal difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 18 febbraio 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ha condannato NOME COGNOME COGNOME pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento COGNOME ritenuta responsabilità dell’imputato.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di dare conto di una specifica doglianza attinente COGNOME distanza temporale tra il controllo effettuato in data 18 ottobre 2017 presso l’abitazione di NOME COGNOME (coimputata nel processo per la quale il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere in quanto la stessa era già stata giudicata per il medesimo reato con decreto penale di condanna divenuto esecutivo) e la data del verbale di identificazione dell’imputato (al quale si faceva riferimento a pag. 6 della sentenza di primo grado per ricavarne la coabitazione tra i due) effettuato il 4 giugno 2019.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento COGNOME ritenuta recidiva ed al giudizio di bilanciamento tra le contestate circostanze aggravanti e le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, in mancanza di ogni riferimento nella sentenza del Tribunale, si era limitata ad indicare genericamente i precedenti penali che avevano giustificato l’applicazione della recidiva, senza dare conto delle ragioni per le quali il nuovo reato fosse espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato; mentre la risalenza nel tempo dei precedenti penali del COGNOME avrebbe dovuto condurre a non applicare la recidiva contestata, con conseguente necessaria rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le contestate circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109 – 01).
Nel caso in esame, il difensore censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di una specifica doglianza già proposta con l’atto di appello, ma invoca, in sostanza, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo COGNOME convivenza dell’imputato nell’abitazione, in cui erano stati riscontrati un prelievo irregolare di energia elettrica e l’esistenza di un COGNOMEccio abusivo COGNOME rete RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME conseguente consapevolezza dell’imputato dell’esistenza dell’COGNOMEccio abusivo.
Le sentenze di merito, che /trattandosi di doppia conforme di affermazione di responsabilità ) vanno lette come un tutt’uno, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, hanno ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato di prelevare indebitamente energia elettrica, in quanto coabitava con la moglie NOME COGNOME, presente nell’abitazione al momento della verifica compiuta da personale dì RAGIONE_SOCIALE, e pertanto faceva ragionevolmente uso dell’energia elettrica che alimentava l’abitazione. Elemento, questo, idoneo a configurare la sua responsabilità per il reato di furto aggravato contestato. Mentre non occorreva la prova della sua partecipazione, materiale o morale, COGNOME realizzazione dell’COGNOMEccio abusivo.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dCOGNOME violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’COGNOMEccio abusivo COGNOME rete di RAGIONE_SOCIALE realizzato da terzi (Sez. 7, ord n. 29284 del 14/07/2025, non mass.; Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281440 – 01; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278438 – 01).
A fronte della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il ricorrente non ha evidenziato, con il ricorso, con la memoria pervenuta il 20/10/2025 e ancor prima con l’atto di appello, elementi che potessero fare dubitare della sua presenza continuativa all’interno dell’abitazione (quali, ad esempio, la separazione dal coniuge, l’assenza prolungata da casa per ragioni di lavoro o per malattia o altro).
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’applicazione della recidiva facoltativa, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore, tenendo conto della natura dei reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione, della qualità dei comportamenti, del grado di offensività delle condotte, della distanza temporale ti5 1-A intercorsa GLYPH un fatto e l’altro e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 – 01; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690 – 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, COGNOME, Rv. 256183 – 01. Corte cost., sentenza n. 192 del 14 giugno 2007).
La Corte di cassazione ha precisato che «lo sforzo dimostrativo del giudicante dovrà, pertanto, essere indirizzato COGNOME verifica, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, e soprattutto in base ai criteri direttivi di cui all’art. 133 co pen., della circostanza se la reiterazione del reato, da parte di chi abbia già subito una o più condanne, esprima o meno una criminosità più accentuata; a tale fine il giudice dovrà condurre il suo esame sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la condanna o l.e condanne precedenti, per accertare se, ed eventualmente in quale misura, la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto la quale abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta attualmente sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del COGNOME, Rv. 270419 – 01).
Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra richiamati, non essendo descritti nelle sentenze di merito gli elementi fattuali sintomatici di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore.
In particolare, nella sentenza del Tribunale non si rinviene alcun riferimento alle ragioni dell’applicazione della recidiva specifica (posta in regime di equivalenza, unitamente alle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche).
Mentre la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva specifi contestata all’imputato, facendo riferimento ai precedenti penali del COGNOME COGNOME possibilità di «ricavare dal corpo della sentenza impugnata una motivazion implicita in relazione agli altri elementi negativi che hanno giustificat legittima applicazione dell’aumento di pena per la recidiva».
In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente COGNOME ritenuta sussistenza della recidiva, con rinvio, nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Il ricorso va rigettato nel resto. Deve, quindi, essere dichiara l’irrevocab della declaratoria di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente COGNOME recidiva e rinvia, pe nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della declarato responsabilità.
Così deciso il 29/10/2025.