Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8044 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della recidiva.
Il difensore presente COGNOME NOME, sost. proc., insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 10 giugno 2022 (decidendo in sede di rinvio per l’annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione n. 468 del 21 ottobre 2021, Sezione 4) in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna del 17 maggio 2019, esclusa l’aggravante dell’art. 80 T. U. stup., ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in anni 6 di reclusione ed C 300,00 di multa (relativamente al reato contestato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 e art. 80 T.U. stup.; reato accertato il 20 ottobre 2012).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 99 e 133 cod. pen.); mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta recidiva.
Il motivo di appello relativo alla richiesta di non applicazione della recidiva è stato respinto valorizzando esclusivamente una condotta mai confluita in una imputazione; condotta del 4 ottobre 2012, consistente nella organizzazione di una ulteriore fornitura di droga, non realizzata per intervento della P.G.
Per la sentenza impugnata la recidiva sarebbe collegata alla maggiore pericolosità derivante dal fatto del 4 ottobre 2012. Il precedente specifico risale al 26 ottobre 1998, data di consumazione del reato, e al 19 settembre 2020, data di irrevocabilità della sentenza. Invece la recidiva impone un accertamento motivato della relazione qualificata tra il fatto in giudizio e i precedenti fatti di reato. Non sussiste nessun legame tra il precedente fatto di reato (nel caso di 12 anni prima) e quello in accertamento. La sentenza illogicamente
richiama un presunto fatto di reato recente (di- soli 15 giorni prima) mai contestato al ricorrente.
2. 2. Violazione di legge (art. 191, 627 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.); illogicità e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio per aver determinato la pena su prove inutilizzabili e in parte travisate. Le 48 confezioni di droga (panetti) non sono state tutte analizzate e la sentenza determina la pena sia per quelle analizzate (campioni) sia per quelle non analizzate, ritenendole tutte di pari efficacia drogante (principio attivo). Gli accertamenti tecnici irripetibili sono stati dichiarati illegittimi, per violazione dell’artt. 87 T.U. stup. dalla decisione della Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello. Per la sentenza impugnata tutti i pacchi contengono la stessa qualità di marijuana, sia quelli sottoposti ad accertamenti (5) e sia quelli non analizzati.
Contraddittoriamente la sentenza proprio per la mancata analisi di alcuni involucri, la maggioranza, esclude la sussistenza dell’aggravante dell’art. 80 T.U. stup.
Recupera, invece, il ragionamento di uniformità della sostanza relativamente alla pena, ritenendo il fatto grave in considerazione del peso della sostanza sequestrata. Invece, la decisione della Corte di Cassazione espressamente dichiarava inidoneo ed inutilizzabile l’accertamento per la determinazione dell’intero quantitativo di droga (efficacia drogante).
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta fondato, limitatamente all’applicazione della recidiva, inammissibile, nel resto, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello,
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senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata.
Relativamente all’affermazione della responsabilità non sussistono contestazioni, limitandosi il ricorso in cassazione a ritenere eccessivo il trattamento sanzionatorio e non motivata l’applicazione della recidiva.
5. Ai fini della sussistenza della recidiva la pronuncia impugnata evidenzia come la distanza dalla precedente condanna (relativa al reato commesso il 26 ottobre 1998) viene superata dalla condotta commessa dal ricorrente il 4 ottobre 2012 (pochi giorni prima dei fatti in odierno giudizio) di organizzazione di un’altra fornitura di droga per 21 kg di marijuana. Questo dimostrerebbe una consistente disponibilità economica con saldi rapporti con il narcotraffico. Conseguentemente, per la sentenza impugnata, sussisterebbe una spiccata pericolosità dell’imputato importante l’applicazione della recidiva.
Comunque, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. – In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 – dep. 18/12/2018, PG C/ COGNOME GIUSEPPA, Rv. 27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 – dep. 29/01/2018, P.G. in proc. Alessio, Rv. 27204001).
E, tuttavia, deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza della Corte di appello ha richiamato una condotta del ricorrente del 4/10/2012, per una fornitura di droga di 21 kg di marijuana, posta in essere pochi giorni prima della commissione del reato oggetto del presente procedimento, senza alcuna verifica che tale fatto abbia dato luogo a contestazione, come lamentato dal ricorrente che ha addirittura escluso l’esercizio dell’azione penale
Deve, invece, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia: «E’ preclusa l’applicazione della recidiva
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reiterata, di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato» (Sez. 3 – , Sentenza n. 27450 del 29/04/2022 Ud. (dep. 15/07/2022 ) Rv. 283351 – 05).
Conseguentemente la sentenza sul punto deve annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, che, in sede di rinvio, dovrà compiere una nuova valutazione sulla ricorrenza nel caso della recidiva specifica riconosciuta, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
4. Sulla determinazione della pena, esclusa l’applicazione della recidiva, la sentenza risulta adeguatamente motivata in quanto la stessa evidenzia il quantitativo della sostanza (51 kg) trasportata, anche senza una completa analisi di laboratorio di tutta la sostanza. Con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità la Corte di appello ha riscontrato che tutti i pacchi erano identici per confezionamento e aspetto (tutti avvolti nella medesima plastica) e tutti contenenti, per aspetto, la stessa sostanza drogante vegetale essiccata, da qui logicamente discende la non necessità di singole analisi per ogni confezione.
Del resto, si discute di una quantità di tutto rispetto e la gravità del reato è una valutazione di merito diversa dall’accertamento della sussistenza dell’aggravante dell’art. 80 T. U. stup.; la sussistenza dell’aggravante, infatti, è legata a precisi quantitativi di sostanza drogante (principio attivo): “In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata” (Sez. U,
Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253150 – 01).
La valutazione della gravità del reato (per la determinazione del trattamento sanzionatorio) può riferirsi ad accertamenti di merito sulla valutazione globale del fatto in relazione alla quantità della droga senza una specifica analisi della sua efficacia drogante (principio attivo). Del resto, la natura di droga non viene minimamente contestata dal ricorso in cassazione.
Nessuna contraddittorietà nella motivazione, quindi, sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/01/2023