Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 20 giugno 2023 della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 114.000 euro di multa irrogata con sentenza del 29 aprile 2021 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 ascrittogli per aver introdotto e detenuto sul territorio nazionale kg 34,23 di tabacco per narghilè privo del contrassegno AAMS. Il fatto è contetato come accertato nel gennaio 2019.
1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 133 bis, secondo comma, cod. pen, e la mancanza di motivazione in ordine alla invocata diminuzione della multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo; è inammissibile nel resto.
3.La Corte di appello ha confermato la recidiva (ritenuta dal Gup con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche) in considerazione della gravità del reato e delle tre condanne per reati specifici riportate dal ricorrente che dimostrano, secondo i Giudici territoriali, una sua maggiore pericolosità e una più spiccata colpevolezza nonostante la (e anzi proprio a causa della) risalenza dei precedenti visto che il decorso del tempo avrebbe dovuto deporre per il compimento di un processo di emenda e di ravvedimento evidentemente fallito. Da qui la valorizzazione dell’odierno reato quale manifestazione di una rinnovata, attuale e mai eliminata pericolosità sociale.
3.1.11 ricorrente se ne duole stigmatizzando il ragionamento che annulla la valenza positiva della risalenza nel tempo dei precedenti specifici e non prende posizione affatto sugli elementi favorevoli indicati dalla difesa a sostegno delle proprie richieste (il quantitativo di tabacco, l’atteggiamento collaborativo tenuto durante la perquisizione nel suo negozio, le proprie condizioni di vita, lo stabile inserimento nel territorio nazionale con famiglia composta da moglie e figli); la
Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che le condanne sono state tutte espiate con affidamento in prova positivamente esitato.
3.2.Quanto a quest’ultimo argomento, dal certificato del casellario giudiziale allegati al ricorso risulta che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva affidato in prova il ricorrente per le condanne riportate ai punti 1, 2 e 3 del certificato e per quella di cui al punto 4. La pena per i reati oggetto della sentenza di condanna della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2012, irrevocabile il 3 luglio 2015 (punto 8 del certificato), è stata aggiunta in continuazione alla condanna oggetto della sentenza di cui al punito 2.
3.3.Dall’esame del certificato penale emerge, dunque, che per tutte le condanne e i fatti commessi prima di quello oggetto di odierna regiudicanda il ricorrente, previo cumulo, è stato affidato in prova al servizio sociale con esito positivo (punti 5 e 9 del certificato).
3.4.0ra, l’estinzione di ogni effetto penale, determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deve tener conto ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251688 – 01; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 – 01, secondo cui detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito; nello stesso senso Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342 – 01; Sez. 3, n. 27689 del 13/05/2010, R., Rv. 247925 – 01).
3.5.Ne consegue che né la Corte di appello, né il primo Giudice dovevano tener conto, ai fini della recidiva (e dunque del calcolo della pena), dei precedenti penali dell’imputato estinti per le ragioni sopra indicate (né si può ovviamente tener conto della condanna per la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 283 del 1962, indicata al punto 4 del certificato).
3.6.Va peraltro aggiunto che, ai fini della recidiva, l’ambivalenza del dato neutro del cd. “tempo silente” (il tempo, cioè, trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna più prossima, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità) non può essere sciolta a danno del condannato sulla scorta di valutazioni apodittiche che prescindono dalle ragioni e dai fatti addotti dall’imputato a sostegno della non qualificazione del nuovo reato quale rinnovata espressione della sua persistente pericolosità piuttosto che frutto di una ricaduta occasionale nel delitto.
3.7.Nel caso di specie, la affermazione che il lungo tempo trascorso dall’ultima condanna costituisce prova del fallimento del processo di emenda e di ravvedimento dell’imputato costituisce postulato indimostrato sul piano razionale che si pone, anzi, in contrasto con il costante insegnamento della Corte di
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cassazione secondo il quale, invece, il lungo intervallo di tempc tra il precedente reato e il nuovo può essere valutato, insieme ad altri, come indice della occasionalità della ricaduta (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, clep. 2012, COGNOME, Rv. 250039; Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, COGNOME, Rv. 244855; Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 244010; Sez. 5, n. 46452 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 242601; Sez. 5, n. 4337 del 22/11/1974, dep. 1975, COGNOME, Rv. 129837; Sez. 6, n. 3874 del 05/09/1974, dep. 1975, Mele, Rv. 130148; Sez. 4, n. 3781 del 09/10/2014, dep. 2015, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 7276 del 22/10/2013, dep. 2014, Mezrane, non mass.).
4.11 secondo motivo è inammissibile perché generico (era generico l’appello sul punto) e manifestamente infondato.
4.1.Deve essere ribadito il principio secondo il quale l’eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 133-bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un’estrema difficoltà, di soddisfare la pena che la faccia apparire meritevole di riduzione (Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, COGNOME, Rv. 271675 – 01; Sez. 6, n. 43444 del 26/11/2010, COGNOME, IRv. 248983 – 01; Sez. 2, n. 29468 del 31/03/2009, COGNOME, Rv. 244883 – 01; Sez. 4, n. 5484 del 01/03/1994, COGNOME, Rv. 198654 – 01).
4.2.La generica deduzione, contenuta nell’appello, dell’esercizio di un’attività di vendita di prodotti alimentari in INDIRIZZO Porta INDIRIZZO di Torino non soddisfa l’onere della allegazione di specifici indicatori della impossibilità o comunque estrema difficoltà di pagare la multa.
4.3.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rigettando il gravame qualificando come apodittiche le deduzioni difensive sul punto.
4.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 02/04/2024.