Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17431 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il 08/03/1968
avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di CREMONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2024 il Tribunale di Cremona – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha condannato NOMECOGNOME esclusa la contestata recidiva specifica e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, alla pena condizionalmente sospesa di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 133,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 99 cod. pen. in relazione all’erronea esclusione della recidiva specifica contestata, osservando come il Tribunale di Cremona l’avrebbe esclusa sull’erroneo presupposto che l’imputata non avesse riportato nessuna condanna, mentre, invece, per come evincibile dal certificato penale, vi sarebbero state due pronunce – una del 2019 di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. dal delitto di tentato furto e un’altra del 20 di condanna per il reato di indebito ottenimento del reddito di cittadinanza – che avrebbero dovuto giustificare, invece, il riconoscimento della recidiva.
Con la seconda censura il P.G. ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stata erroneamente riconosciuta in favore della prevenuta in ragione della sua sostanziale incensuratezza, invece, come osservato, contraddetta dalle sentenze in precedenza indicate.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, la pronuncia dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la recidiva e la sospensione condizionale della pena.
Assume troncante rilievo, infatti, osservare come, per quanto correttamente evidenziato dal Procuratore generale in ricorso, il certificato penale di NOME presenti l’indicazione di due sentenze, antecedenti a
quella oggetto di impugnazione, palesemente non considerate da parte del
Tribunale di Cremona. Trattasi, in particolare, di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis dal Tribunale di Cremona in data 18 aprile
2019 per il delitto di tentato furto e di una sentenza di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di
indebito ottenimento del reddito di cittadinanza, emessa dal Tribunale di
Cremona in data 17 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2023.
Orbene, alla stregua dell’indicato aspetto, appare, in tutta evidenza, viziata la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza della recidiva
specifica contestata alla COGNOME «non risultando dal relativo certificato del casellario alcuna sentenza di condanna».
Ciò rende conseguentemente necessaria l’effettuazione di una nuova valutazione, mediante cui il giudice del rinvio, alla stregua delle due sentenze
presenti nel certificato penale dell’imputata, verifichi la sussistenza, o meno, dei presupposti giustificativi del riconoscimento della recidiva specifica contestata.
A identica conclusione deve giungersi anche con riguardo alla disposta concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto beneficio parimenti fondato sull’erroneo presupposto del sostanziale stato di incensuratezza dell’imputata. Nelle effettuande valutazioni del giudice del rinvio, inoltre, dovrà anche essere considerato come lo stesso beneficio sia già stato concesso alla RAGIONE_SOCIALE nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cremona in data 17 febbraio 2023, irrevocabile il 20 maggio 2023.
L’impugnata sentenza deve, conclusivamente, essere annullata con rinvio limitatamente alle questioni concernenti la recidiva e la sospensione condizionale della pena e, trattandosi di ricorso proposto dal Procuratore generale – e quindi di impugnazione proposta per saltum il giudice del rinvio deve essere individuato in quello competente per l’appello, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., e quindi nella Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la recidiva e la sospensione condizionale della pena e rinvia su detti punti alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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