Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10596 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10596 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXe la memoria depositata in data 17/02/2026con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito nei motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nonchØ alla mancata considerazione delle condizioni psichiche del ricorrente, Ł manifestamente infondato; l’applicazione della recidiva Ł basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio Ł dimostrazione ulteriore, anche in considerazione della manifestata insofferenza alle prescrizioni dell’autorità e la mancanza di un proficuo percorso di resipiscenza e di mutamento effettivo di vita (vedi pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
rilevato , in relazione all’eccepita carenza di motivazione in relazione alla doglianza difensiva con cui veniva affermato che le particolari condizioni psichiche del ricorrente al momento del fatto avrebbero dovuto indurre giudici di merito ad escludere la recidiva, che la Corte di merito, pur investita della doglianza, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità;
rilevato che la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifesta infondatezza del motivo di appello stante l’evidente contrasto dell’affermazione difensiva con il principio di diritto secondo cui non sussiste incompatibilità tra il vizio (totale o parziale) di mente e l’aggravante soggettiva della recidiva (Sez. 6, n. 27086 del 19/04/2017, Banicevic, Rv. 270408-01; Sez. 2, n. 2385 del 10/12/2020, T., Rv. 280517-01). Di conseguenza deve
– Relatore –
Ord. n. sez. 3703/2026
CC – 05/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d’impugnazioni Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745-01).
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag.7 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.