Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45345 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità deUricorset.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi a motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani emessa il 12 maggio 2014 e preso atto della parziale rinuncia ai motivi di gravame da parte degli appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME – ha assolto il primo dai reati di cui capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste relativamente al reato di cui all’art.75, comma 2, d.lgs 159/2011 e perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con riferimento al reato di cui all’art.116 del codice della strada, rideterminando la pena inflitta per la residua imputazione in anni uno di reclusione ed ha, altresì, ridotto la pena inflitta al COGNOME ad anni uno di reclusione.
Le imputazioni per le quali è stato confermato il giudizio di penale responsabilità per entrambi gli imputati riguardavano una cospicua serie di violazioni dell’art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per avere in più occasione trasgredito le prescrizioni loro imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Andria, con la recidiva reiterata infraquinquennale ritenuta equivalente alle concesse attenuanti generiche.
Avverso la menzionata sentenza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, propone – con due distinti atti ricorso per cassazione affidati a due motivi comuni, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi gli atti di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta decadenza per tardività dalla richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. ‘esterna’ tra i fatti oggetto del presente procedimento con quelli accertati con la sentenza n.1433/2018 pronunciata il 5 maggio 2018 sempre dalla Corte di appello di Bari (divenuta irrevocabile il giorno 6 febbraio 2019) ed osserva che la decadenza non era maturata considerato che la sopra indicata sentenza era divenuta irrevocabile dopo lo spirare del termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, il COGNOME ed il COGNOME deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata esclusione della recidiva loro contestata osservando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le argomentazioni del Tribunale sul punto.
Alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrannbi i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, con riferimento alle censure (comuni ad entrambi i ricorsi) relative alla recidiva contestata agli imputati (reiterata infraquinquennale) deve ricordarsi che è consolidato il principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838; Sez. 3, n. :33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo d riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Nel riconoscere l’aggravante, strettamente inerente alla persona degli odierni ricorrenti, la sentenza impugnata ha assolto il relativo obbligo motivazionale, in modo non manifestamente illogico, avendo richiamato la gravità ed l’elevato numero reati contestati agli imputati ed i loro numerosi precedenti penali, ritenuti indici della loro più accentuata capacità a delinquere da essi espressa, da intendere come persistenza di stimoli crinninogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustificava l’accresciuto rigore sanzionatorio applicato.
Pertanto, siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede.
Analogamente risulta infondato il motivo del ricorso di NOME COGNOME relativo alla ritenuta decadenza dalla richiesta di applicazione della continuazione c.d. ‘esterna’ tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati con la sentenza n.1433/2018 pronunciata il 5 maggio 2018 sempre dalla Corte di appello di Bari (divenuta irrevocabile il giorno 6 febbraio 2019).
Deve, infatti, ricordarsi che in tema di giudizio di appello, la richiesta d applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. peri., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata. (Sez. 1 – , Sentenza n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 – C1).
Orbene, nel caso in esame, la richiesta da parte del COGNOME era stata avanzata in sede di conclusioni trasmesse alla cancelleria il giorno 23 maggio 2022 per la udienza del 30 maggio 2022 e, perciò, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dal citato art.585, comma 4, con la conseguente inammissibilità della medesima, ferma restando comunque la facoltà per il condannato di formulare analoga domanda al giudice dell’esecuzione.
I ricorsi, pertanto, vanno respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.