Recidiva e truffa: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della recidiva e i limiti del sindacato di legittimità in materia di truffa. Il caso riguarda un imputato che ha tentato di impugnare la sentenza di appello contestando sia la propria responsabilità nel reato che l’aggravante della precedente condotta criminale.
I fatti di causa
Il ricorrente era stato condannato per il reato di truffa commesso in concorso con altri soggetti. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi principali. Il primo riguardava il difetto di motivazione circa la responsabilità concorsuale, mentre il secondo contestava l’applicazione della recidiva, ritenuta dal ricorrente priva di un reale fondamento concreto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito che non è possibile richiedere in sede di legittimità una valutazione alternativa delle prove. Il compito della Cassazione è verificare la tenuta logica della motivazione, non sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
Recidiva: i criteri di applicazione
Il punto centrale della decisione riguarda la corretta applicazione della recidiva. La Corte ha osservato che il giudice di merito ha operato correttamente seguendo i principi consolidati. La valutazione non deve limitarsi alla gravità del fatto o al tempo trascorso dalle precedenti condanne, ma deve scendere nel dettaglio del profilo del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta applicazione dell’art. 133 c.p. da parte dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che, per applicare la recidiva, è necessario verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Tale inclinazione deve aver agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il rapporto tra il fatto attuale e i precedenti penali, rendendo la contestazione della difesa manifestamente infondata.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte evidenziano che il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità poiché orientato a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede. L’ordinanza conferma che la recidiva richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale e della persistenza criminale del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve valutare il giudice per applicare la recidiva?
Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, verificando se esiste una perdurante inclinazione al delitto.
Si può contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, il ricorso che tende a ottenere una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove è considerato inammissibile.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10354 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10354 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difett di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità concorsuale ricorrente per il reato di truffa non è consentito perché tende ad ottener valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove (si vedano particolare, pag. 4 e 5);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato dato che il Giudice di merito ha fatto corre applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprude legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivament sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano cons essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’a cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pr condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa s indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale f criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso, 03/02/2026