Recidiva e truffa: la valutazione concreta della Cassazione
La Recidiva rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, influenzando pesantemente il trattamento sanzionatorio e la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che l’applicazione di questo istituto non può essere un automatismo basato sulla semplice esistenza di precedenti, ma richiede un’analisi approfondita della personalità del reo e del legame tra i reati commessi.
Il caso in esame
Due soggetti sono stati condannati in sede di appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p. Gli imputati hanno proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, contestando la correttezza della motivazione riguardante la loro responsabilità penale e, in particolare, l’applicazione dell’aggravante della Recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente i presupposti per tale aumento di pena.
La decisione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato che le doglianze erano una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Sulla questione della Recidiva, la Corte ha invece fornito importanti chiarimenti interpretativi, confermando la legittimità della decisione dei giudici di merito.
Analisi del fattore criminogeno
Il punto centrale della decisione risiede nell’obbligo del giudice di non limitarsi a una valutazione astratta della gravità dei fatti o dell’arco temporale dei precedenti. È necessario esaminare in concreto, seguendo i criteri dell’art. 133 c.p., se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una inclinazione al delitto che ha operato come fattore criminogeno per il nuovo reato commesso.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità. La valutazione della Recidiva deve fondarsi sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Nel caso di specie, è stata verificata la misura in cui la condotta passata indicasse una perdurante propensione a delinquere. Poiché i motivi di ricorso non hanno scalfito questa ricostruzione logica, limitandosi a contestazioni generiche o apparenti, la Cassazione ha confermato la sanzione accessoria e la responsabilità degli imputati.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La specificità dei motivi è un requisito essenziale: reiterare pedissequamente le tesi dell’appello conduce inevitabilmente all’inammissibilità. Sul piano sostanziale, la sentenza conferma che la Recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi il passato criminale del soggetto alla sua attuale capacità a delinquere, rendendo la pena proporzionata alla reale pericolosità dimostrata.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, apparenti o si limitano a ripetere quanto già discusso in appello senza contestare specificamente i punti della sentenza impugnata.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice di merito?
Il giudice deve verificare se i precedenti penali siano indicativi di una reale e perdurante inclinazione al delitto, valutando il nesso tra i fatti passati e il nuovo reato commesso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre al passaggio in giudicato della condanna, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7121 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti, contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabili reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su moti risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntu disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omet assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogg ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giu può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in c risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai cr cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta crimi sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qua criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cond dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026