Recidiva e termini processuali: la parola alla Cassazione
La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sull’applicazione della Recidiva e sulla gestione dei termini processuali nel rito penale. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, focalizzandosi sulla validità delle richieste di trattazione orale e sulla natura dei giorni festivi nel computo dei termini per la difesa.
Analisi dei fatti e contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per una serie di reati contro il patrimonio. La difesa ha impugnato la decisione territoriale sollevando due questioni principali. In primo luogo, è stato contestato il rigetto della richiesta di trattazione orale, sostenendo che il deposito dell’istanza fosse tempestivo considerando il sabato come giorno festivo. In secondo luogo, la difesa ha criticato l’applicazione della Recidiva, definendo le motivazioni del giudice di merito come semplici valutazioni lessicali prive di una reale analisi sulla pericolosità sociale futura del soggetto.
La decisione sulla recidiva e i termini processuali
I giudici di legittimità hanno respinto fermamente entrambe le tesi difensive. Riguardo ai termini processuali, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la disciplina prevista dall’articolo 155 del codice di procedura civile, che equipara il sabato ai giorni festivi, non trova applicazione nel processo penale. Pertanto, la richiesta di trattazione orale presentata oltre i termini ordinari è stata correttamente dichiarata intempestiva. Sul fronte della Recidiva, la Corte ha confermato che il numero cospicuo di precedenti penali per reati della stessa indole è un indicatore oggettivo di una spiccata capacità a delinquere, rendendo superflue ulteriori speculazioni terminologiche.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla netta distinzione tra i riti processuali. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che le proroghe dei termini legate al sabato siano limitate all’ambito civile, salvo diverse disposizioni legislative non presenti nel caso di specie. Per quanto concerne la Recidiva, la Corte ha valorizzato il percorso giudiziario dell’imputata, evidenziando come le pregresse esperienze carcerarie e le condanne subite non abbiano sortito alcun effetto dissuasivo. Questa persistenza nel crimine denota un’indole che giustifica pienamente l’aggravamento della pena, indipendentemente dalle sfumature linguistiche utilizzate nella sentenza di merito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di monitorare con estrema precisione i termini di deposito, senza fare affidamento su analogie tra rito civile e penale. Allo stesso tempo, viene riaffermata la solidità dei criteri di valutazione della Recidiva quando basati su una storia criminale reiterata e specifica, che funge da prova diretta della pericolosità sociale del condannato.
Il sabato è considerato giorno festivo nel processo penale?
No, la disciplina che considera il sabato come giorno festivo ai fini della scadenza dei termini è prevista dal codice di procedura civile e non si applica al rito penale.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva?
La recidiva è giustificata quando il numero elevato di precedenti penali per reati simili dimostra una spiccata indole delinquenziale che persiste nonostante le condanne passate.
Cosa comporta una richiesta di trattazione orale intempestiva?
Se la richiesta è presentata oltre i termini o in modo non idoneo, il giudice può legittimamente rigettarla e procedere con il rito camerale senza discussione orale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41979 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41979 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la violazione di norma processuale per il rigett della richiesta di trattazione orale è manifestamente infondato avendo la Corte territor rilevato, da un canto, la non idonea richiesta della parte effettuata personalmente, dall’a l’intempestività di quella formulata della difesa, risultando parimentè manifestamen infondata la tesi secondo cui il sabato sia giorno festivo secondo quanto previsto dall’art. cod. proc. civ., disciplina che, per giurisprudenza pacifica (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/20 Novak, Rv. 272469), non trova applicazione nel processo penale;
rilevato che è riproduttiva di identica censura fondata su critiche meramente lessicali (l dove la decisione ha fatto non determinante riferimento alla non tranquillizzante certezza c l’imputata si sarebbe astenuta in futuro dalla commissione di azioni delittuose) la questio afferente la ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale valorizzato il numero cospic precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da denotare una spiccata ind delinquenziale non venuta meno nonostante le pregresse esperienze giudiziarie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023