Recidiva e Tenuità del Fatto: Quando il Passato Criminale Esclude la Non Punibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di una recidiva e tenuità del fatto sono due concetti che difficilmente possono coesistere, specialmente quando la recidiva è grave e specifica. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni dietro questa esclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il reato commesso fosse di lieve entità e meritasse quindi la declaratoria di non punibilità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, una decisione che l’imputato ha cercato di ribaltare in Cassazione.
La Questione Giuridica: Il Peso della Recidiva nella Valutazione della Tenuità
Il fulcro della questione legale ruotava attorno alla compatibilità tra lo status di recidivo dell’imputato e la concessione del beneficio della non punibilità. Nello specifico, l’imputato era gravato da una recidiva qualificata come reiterata, specifica e infraquinquennale. Ciò significa che non solo aveva commesso un nuovo reato entro cinque anni da una condanna precedente, ma il nuovo reato era della stessa natura del precedente e l’imputato era già stato dichiarato recidivo in passato. La Corte doveva quindi stabilire se un simile profilo criminale potesse essere compatibile con i requisiti di ‘non abitualità del comportamento’ e ‘tenuità dell’offesa’ previsti dall’art. 131-bis c.p.
L’Orientamento Consolidato della Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, nel suo esame, si è allineata a un orientamento già consolidato. I giudici hanno richiamato una precedente pronuncia (Sez. 5, n. 1489/2021) che aveva già affrontato il delicato rapporto tra recidiva e tenuità del fatto. Secondo questo indirizzo, la recidiva reiterata e specifica è un ‘elemento sintomatico’ di una pericolosità sociale accentuata e di un elevato grado di colpevolezza, che per sua natura osta all’applicazione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse corretta e ben motivata. L’esclusione dell’art. 131-bis c.p. non è stata arbitraria, ma basata su elementi oggettivi e concreti:
1. Disvalore della Condotta: La sentenza impugnata aveva correttamente valutato il disvalore oggettivo del comportamento dell’imputato e l’intensità del dolo.
2. Incompatibilità con la Recidiva: La Corte ha sottolineato che la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale è un indicatore cruciale. Essa non consente il riconoscimento della causa di non punibilità perché implica un’accentuata pericolosità sociale e un alto grado di colpevolezza.
In sostanza, la Corte ha affermato che un comportamento criminale persistente e specifico, come quello dimostrato dalla recidiva qualificata, non può essere considerato ‘tenue’. La ratio dell’art. 131-bis è quella di escludere la punibilità per fatti episodici e di minima offensività, una condizione che non ricorre quando l’autore dimostra una chiara inclinazione a delinquere.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio fondamentale nel diritto penale: la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità dell’imputato e della sua storia criminale. La presenza di una recidiva grave, come quella reiterata e specifica, funge da ostacolo quasi insormontabile, poiché segnala una colpevolezza e una pericolosità sociale che rendono il fatto, anche se oggettivamente modesto, non meritevole della non punibilità. L’ordinanza conferma quindi che il beneficio previsto dall’art. 131-bis è riservato a situazioni eccezionali e non a chi manifesta una sistematica tendenza a violare la legge penale. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata a un recidivo?
No, secondo l’ordinanza, non può essere applicata in caso di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, poiché tale condizione è sintomatica di un’accentuata pericolosità sociale e di un elevato grado di colpevolezza.
Perché la recidiva reiterata e specifica impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale?
Perché, secondo la Corte di Cassazione, questa forma di recidiva è un elemento che dimostra un’inclinazione a delinquere e una colpevolezza tale da rendere il comportamento non qualificabile come di ‘particolare tenuità’, anche se l’offesa oggettiva è modesta.
Qual è stato l’esito finale del ricorso per l’imputato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCOGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di ,COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Carta R)berto.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, incsservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rel.zione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disval re oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al ripar ) da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato che il giudice di merito, conformandosi ad orientame to di questa Corte sostenuto in plurime pronunce, ha evidenziato come il ricorrente sia gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, l quale non consente il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità (cf Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250:”La causa di esci usione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. len. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reitera :a specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’i nputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica”.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore