Recidiva e tentata truffa: la Cassazione sui criteri di valutazione
La corretta applicazione della recidiva rappresenta un pilastro fondamentale del sistema sanzionatorio penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di tentata truffa, chiarendo i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e i criteri che il giudice di merito deve seguire per aggravare la pena in base ai precedenti penali dell’imputato.
Il caso e l’inammissibilità del ricorso
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per tentata truffa, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione della recidiva reiterata. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come i motivi di doglianza fossero una riproposizione pedissequa delle difese già presentate e respinte nel secondo grado di giudizio. Tale mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, poiché non assolve alla funzione di critica argomentata verso la decisione impugnata.
La specificità dei motivi di ricorso
Perché un ricorso sia considerato valido, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione o una violazione di legge. È necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della sentenza che ritiene errati e spieghi le ragioni giuridiche del dissenso. La semplice reiterazione delle tesi difensive già esaminate dai giudici di merito non permette alla Cassazione di entrare nel merito della questione.
La valutazione della recidiva nel concreto
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 99 del codice penale. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente l’aumento di pena. Al contrario, gli Ermellini hanno confermato che il giudice di merito ha operato correttamente, seguendo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La valutazione sulla recidiva non può essere un automatismo basato esclusivamente sulla gravità del fatto o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. Il giudice è tenuto a esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e il passato criminale del soggetto. Questo scrutinio serve a verificare se la condotta pregressa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo illecito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che la sentenza d’appello conteneva già un analitico compendio probatorio e una corretta giustificazione della responsabilità penale. In merito alla recidiva, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha applicato i criteri dell’art. 133 c.p., verificando la misura in cui la pregressa condotta criminosa esprimesse una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell’autore nel caso specifico.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che il ricorso che non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità. La conferma della recidiva richiede un’analisi personalizzata del reo, che colleghi i precedenti penali alla nuova azione delittuosa. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle sue pretese.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile perché manca di specificità. La legge richiede che l’impugnazione contenga una critica mirata e argomentata contro le specifiche motivazioni della sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione di tesi già respinte.
Quali criteri deve seguire il giudice per applicare la recidiva?
Il giudice deve valutare in concreto se i precedenti penali dimostrino una reale e persistente inclinazione al crimine. Non basta la gravità del fatto, ma serve un nesso logico che identifichi i reati passati come fattori che hanno influenzato la nuova condotta.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso e alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40186 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SABAUDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 640, 99 comma quarto cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull’analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazione di responsabilità e pag. 5 in punto d corretta contestazione della recidiva);
osservato pure che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, deve ritenersi anche manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; scrutinio, questo, esattamente avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Consigliere Estensore
NOME