Recidiva e stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione della pena in presenza di Recidiva rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale, specialmente quando si intreccia con reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali sulla stabilità delle decisioni di merito e sui limiti entro cui è possibile contestare il calcolo della sanzione davanti ai giudici di legittimità.
Il caso: spaccio e contestazione della Recidiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa aveva già contestato il trattamento sanzionatorio, ma i giudici avevano confermato la pena ritenendola adeguata alla gravità dei fatti. Gli elementi chiave che hanno portato a tale decisione includevano il dato ponderale (il peso della droga) e l’elevato grado di purezza delle sostanze, fattori che indicavano una dedizione quasi professionale all’attività illecita.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha tentato di sollevare una nuova questione riguardante il superamento dei limiti previsti dall’art. 99 del codice penale in materia di Recidiva. Tuttavia, tale censura è stata ritenuta tardiva e non esaminabile.
L’inammissibilità dei nuovi motivi e la Recidiva
Uno dei pilastri del processo penale è che le questioni di diritto devono essere sollevate tempestivamente. La Corte ha chiarito che l’errore di diritto riguardante le modalità di calcolo della pena, se quest’ultima rimane comunque entro i limiti edittali (minimo e massimo previsti dalla legge), non può essere proposto per la prima volta in Cassazione. Se la difesa non ha sollevato il problema durante il processo di appello, non può farlo successivamente, a meno che la pena non risulti palesemente illegale.
Nel caso di specie, la pena irrogata non è stata considerata illegale poiché rispettava i parametri normativi, rendendo il ricorso inammissibile e confermando la condanna definitiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che il primo motivo di ricorso era meramente riproduttivo di quanto già discusso e respinto in appello. La Corte territoriale aveva fornito una spiegazione logica e coerente sulla congruità della pena, valorizzando la pericolosità della condotta e la qualità della sostanza. Per quanto riguarda la Recidiva, la Cassazione ha applicato il principio di preclusione: non è possibile dedurre in sede di legittimità vizi che non sono stati oggetto di gravame nel grado precedente, specialmente quando la sanzione complessiva non viola i limiti massimi stabiliti dal legislatore.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dall’ordinanza sottolineano l’importanza di una difesa tecnica precisa sin dai primi gradi di giudizio. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere economico per il ricorrente, tenuto a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che la Recidiva incide pesantemente sulla determinazione della pena e che la sua contestazione deve seguire un iter procedurale rigoroso per poter essere vagliata dai giudici superiori.
Si può contestare il calcolo della pena per la prima volta in Cassazione?
No, se la pena rientra nei limiti edittali e non sono state sollevate contestazioni specifiche in appello, il motivo è considerato inammissibile.
Quali fattori incidono sulla gravità della pena per spaccio?
I giudici valutano principalmente il peso della sostanza, il grado di purezza e la continuità dell’attività illecita del soggetto.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità rende definitiva la condanna e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49158 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio riproduttivo di ident censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere la pena determinata dal primo giudice adeguata E corretta nonostante gli errori effettuati in ordine all’individuazione dei presupposti di legge, apprezzamento che tenuto conto del dato ponderale e della purezza dello stupefacente di differente tipologia, t da denotare una dedizione “quasi” professionale all’attività illecita;
ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce il superamento dei limiti di cui all’art. sesto comma, cod. pen., non è stato dedotto in sede di gravame – allorché è stata formulata censura in ordine alla mera sussistenza della recidiva – essendo la pena non illegale poich ampiamente ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale (in tal senso pacifica giurisprudenz di questa Corte secondo cui «L’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grad riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in as di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’ar comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all’imputato illegale», Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.