Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7837 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla p di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309 aver trasportato e comunque illecitamente detenuto a bordo sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di grammi 100,642, il cui principio attivo pari a grammi 56,259.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legg vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con prevale sulla recidiva così come riqualificata. Con il secondo motivo lamenta la mancata esclusione del recidiva contestata.
In ordine alla prima doglianza si osserva che le statuizioni relative al giudi comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo suffic giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a real l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236992 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza di specifici elementi p idonei a giustificare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, rilevando come n emergano circostanze la cui valorizzazione consenta di ritenere incongrua la pena, gi determinata nel minimo edittale.
Tale valutazione risulta ulteriormente corroborata dalla comprovata recidivanza ne delinquere dell’imputato, posta in essere addirittura in costanza di misure alternative detenzione, elemento che legittima la scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito.
In ordine alla seconda doglianza si osserva che in diritto, nel verificare in concr sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell’illecito sia effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguard natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di of dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro form dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 n. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come il reato per cui si pro valutato alla luce delle pregresse condanne, tutte di natura specifica, dei benefici penite già concessi e della circostanza che il fatto sia stato commesso durante l’affidamento in pro sia sintomatico di una accresciuta pericolosità dell’imputato. Tale quadro complessivo denot un’indole delinquenziale persistente e una marcata incapacità di interiorizzare il disvalore condotte poste in essere, legittimando le valutazioni operate in punto di responsabili trattamento sanzionatorio.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
•
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente