Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5181 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5181 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 22/03/2024, emessa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificato il fatto), alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena, attenuanti generiche e recidiva), e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione ai medesimi elementi.
Il ricorso Ł inammissibile in tutte le sue articolazioni.
3.1. Quanto all’art. 133 cod. pen., i giudici non hanno irragionevolmente ritenuto di discostarsi, sia pure lievemente, dal minimo edittale, ritenuta la gravità del fatto, commesso mentre l’imputata si trovava ristretta agli arresti domiciliari.
3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state riconosciute con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva.
Come noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex multis , v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01), circostanza occorrente nel caso di specie, in cui la Corte romana ha ritenuto congrua la pena così determinata in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputata, gravata da numerosi precedenti.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1560/2026
CC – 30/01/2026
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3.3. La recidiva, si legge poi in sentenza, non può essere disapplicata posto che la COGNOME risulta gravata sia da precedenti specifici che aspecifici e che i fatti contestati, per la loro gravità, appaiono senz’altro espressione di una piø marcata pericolosità sociale.
La motivazione, sul punto, fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il giudice Ł tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice » (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01).
E’ comunque necessario che (come avvenuto nel caso in esame), dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale».
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME