Recidiva nello spaccio: quando il ricorso in Cassazione è inutile
L’applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, specialmente quando si tratta di reati che indicano una persistenza nel delinquere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi consolidati, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per attività illecite legate agli stupefacenti. Questo caso offre spunti importanti per comprendere come i giudici valutano la pericolosità sociale e la scelta di vita criminale di un soggetto.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un giovane che ha proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La difesa lamentava un’errata valutazione dei fatti e del diritto, contestando in particolare l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva fatto dello spaccio di sostanze stupefacenti la sua principale fonte di reddito. L’aspetto più significativo era che tale attività veniva condotta sistematicamente dalla sua stessa abitazione, luogo in cui si trovava in regime di detenzione domiciliare. Questo elemento, unito ai legami con ambienti criminali, ha delineato un quadro di deliberata e continuativa inclinazione a delinquere.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che le questioni sollevate dalla difesa non erano nuove, ma rappresentavano una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e motivati nella sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era priva di manifeste illogicità e pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha spiegato che la decisione di applicare la recidiva era stata ampiamente e correttamente giustificata. I precedenti specifici dell’imputato dimostravano chiaramente che le attività illecite non erano un episodio isolato, ma una vera e propria fonte di sostentamento. Il fatto che lo spaccio avvenisse durante la detenzione domiciliare è stato considerato un elemento di particolare gravità, poiché indicava un totale disprezzo per le misure restrittive e una forte connessione con la rete criminale che gli permetteva di operare anche in tali condizioni. La Corte ha ritenuto che questi elementi fossero più che sufficienti per giustificare l’aggravamento della pena legato alla recidiva, confermando la valutazione della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso specifico, la valutazione della recidiva è stata ritenuta corretta perché fondata su elementi concreti (lo stile di vita, i precedenti, la modalità del reato) che dimostravano la persistenza dell’imputato nella condotta criminale. La decisione sottolinea come il comportamento tenuto durante l’esecuzione di misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, abbia un peso determinante nella valutazione della pericolosità sociale del reo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava questioni di fatto e di diritto già adeguatamente trattate nella sentenza d’appello, la cui motivazione è stata giudicata esente da manifeste illogicità e conforme alla giurisprudenza della stessa Corte.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva nel caso specifico?
L’applicazione della recidiva è stata giustificata evidenziando che i precedenti specifici dell’imputato e la sua condotta dimostravano che le attività illecite legate agli stupefacenti costituivano la sua fonte di reddito. Inoltre, è stato decisivo il fatto che lo spaccio avvenisse dall’abitazione dove si trovava in detenzione domiciliare, indicando un forte legame con ambienti criminali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3090 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3090 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di COGNOME reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva (oggetto del secondo dei motivi di ricorso) evidenziando che i precedenti specifici mostrano che il ricorrente ha fatto delle attività illecite connesse agli stupefacenti la sua fonte di reddito grazie al legame con gli ambienti criminali che gli ha consentito, nella fattispecie in esame, di contare a spacciare dalla abitazione dove stava in regime di detenzione domiciliare;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.