Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello e previa rinuncia ai motivi di ricorso concernenti la responsabilità, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 1.200 di ammenda in relazione alla detenzione e alla cessione di una dose di sostanza stupefacente, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Il ricorso si articola in un motivo con il quale si assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’applicazione della recidiva, al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto e alla misura della pena applicata.
I motivi risultano manifestamente infondati. Il giudice distrettuale ha dato atto, con motivazione priva di fratture logiche, come l’ennesima violazione alla disciplina degli stupefacenti fosse manifestazione di capacità criminale mai sopita e espressione di una perdurante scelta antidoverosa e pertanto sintomo di una accresciuta propensione al crimine, correttamente interpretando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
Anche gli altri due motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte distrettuale, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia), in particolare quando la stessa sia stata determinata sulla base di criteri edittali inferiori alla media. Il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto risulta inoltre correttamente motivato.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
N. 1208/2023 R.G.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023