Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.COGNOME NOME NOME proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, recante affermazione di penale responsabilità in parziale rifo della decisione del Tribunale di Bergamo rideterminando la pena, in anni tre, mesi otto reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d n.309/90, riqualificati ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuta la continuazi con i fatti separatamente giudicati dalla Corte di Appello di Brescia in data 15/1/2020.
2.11 ricorso poggia su due diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazio e violazione di legge in ordine agli aumenti di pena apportati sulla pena base del re separatamente giudicato, in misura sproporzionata e illegittima e comunque non adeguatamente motivata; vizio motivazionale della sentenza, con specifico riguardo alla riconosciuta recidiva
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di cen vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, con motivazione priv contraddizioni.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e l’accertamento della pena responsabilità.
In particolare, la Corte territoriale ha dato conto degli aumenti apportati per i singol posti in continuazione, determinando l’aumento per il capo 4) in misura di anni uno mesi sei reclusione ed euro 2.000 di multa in considerazione della molteplicità degli atti di cessione si erano ripetuti in considerevole arco temporale tra gli anni 2014 e 2018, con cadenza di p volte a settimana. Gli aumenti apportati per le altre contestazioni risultano in particolarmente modesti. L’onere motivazionale è stato peraltro assolto laddove il giudi distrettuale ha dato evidenza dei criteri utilizzati e comunque gli aumenti apportati risu calibrati alla pluralità dei fatti reato, alla loro ripetizione nel tempo e comunque, in mi tutto rispettosa dei criteri fissati dall’art.81 cod.pen. e comunque in misura percentuale ri alla misura della pena base.
3.2 Quanto, infine, all’ultimo profilo di doglianza, con cui si censura genericamente il di motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, il profilo relativo al riconosciment della recidiva, si rileva che i giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato la cont recidiva, tenuto conto del precedente specifico ( artt. 73 d.P..R. n. 309/90), della reitera delle condotte criminose, del loro ripetersi soprattutto a seguito della pronuncia di condanna parte del Tribunale di Bergamo del 8 Febbraio 2018, irrevocabile dal 25 Febbraio 2018, laddove il ricorrente ha proseguito senza soluzione di continuità l’attività criminosa fino al mom dell’arresto intervenuto nel successivo settembre, dimostrando pertanto una spiccata capacità a delinquere e una irrefrenabile propensione alla commissione di reati della stessa specie attinen allo spaccio di stupefacenti, espressione di un aggravio di pericolosità previsto dall’applicaz dell’art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono sindacato della cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore