Recidiva: la Cassazione boccia il ricorso generico
La valutazione della recidiva è un momento cruciale nel processo penale, poiché può incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, per contestare tale valutazione in Cassazione non basta una semplice critica. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso deve essere specifico e argomentato, non una mera riproposizione di censure già respinte. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte e quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato lamentava un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le circostanze che portano a riconoscere questa aggravante. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
Il cuore della questione ruota attorno ai criteri che il giudice deve seguire per valutare la recidiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso proposto era manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, seguito pedissequamente i principi consolidati della giurisprudenza.
La valutazione non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti passati o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario, invece, un esame concreto, basato sui criteri dell’articolo 133 del codice penale. Il giudice deve analizzare il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se la condotta criminale pregressa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva dedicato un’intera sezione della motivazione (pagina 7, paragrafo 1.4) a una disamina specifica e approfondita della recidiva, disattendendo le censure ora riproposte con argomenti giuridici corretti. Di conseguenza, il motivo di ricorso si è rivelato una mera riproduzione di profili già adeguatamente esaminati e respinti.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato non specifico, ma solo apparente. Esso ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e puntuale contro la sentenza di secondo grado. Limitandosi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni della Corte d’Appello, il ricorso si è dimostrato inefficace. L’inevitabile conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: per portare una questione di diritto, come la valutazione della recidiva, all’attenzione della Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È indispensabile formulare una critica strutturata, che dialoghi con le motivazioni della sentenza impugnata e ne evidenzi le specifiche lacune giuridiche. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso sulla valutazione della recidiva è considerato inammissibile?
Un ricorso sulla recidiva è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dalla corte di merito, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, quando è generico e meramente ripetitivo.
Quali criteri deve seguire il giudice per valutare correttamente la recidiva?
Il giudice non può basarsi solo sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. Deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate, per verificare se queste indichino una perdurante inclinazione al delitto che ha influenzato la nuova commissione del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4262 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4262 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato;
considerato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);
che , invero, a tale specifica disamina risulta dedicata un’intera sezione della motivazione della sentenza impugnata (si veda pagina 7, paragrafo 1.4), con la conseguenza che la doglianza proposta risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
– Relatore –
Ord. n. sez. 1260/2026
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME