Recidiva e Pericolosità Sociale: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di recidiva e ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato offre uno spaccato chiaro su come la storia criminale di un imputato possa influenzare pesantemente l’esito di un procedimento, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando i motivi appaiono pretestuosi. Approfondiamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche alla base.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
L’imputato chiedeva ai giudici di non tenere conto delle sue precedenti condanne nel calcolare la sanzione per il nuovo reato. Tuttavia, il suo passato giudiziario era tutt’altro che trascurabile, includendo condanne per delitti gravi come rapina, furto e violazione delle norme sulle armi, oltre all’applicazione di una misura di prevenzione personale come la sorveglianza speciale.
La Decisione della Corte e il Riconoscimento della Recidiva
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la decisione della Corte territoriale era basata su una motivazione logica e adeguata. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato il mantenimento della recidiva evidenziando come l’ennesimo reato commesso non fosse un episodio isolato, ma l’espressione di una ‘capacità criminale mai sopita’ e di una ‘ingravescente condizione di pericolosità’ dell’imputato.
La Cassazione ha confermato questo approccio, allineandosi alla giurisprudenza costante che vede nella ripetizione dei crimini la prova di un maggior disvalore della condotta e di una concreta pericolosità sociale del soggetto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali. Non si tratta di una mera somma aritmetica di reati, ma di un’analisi qualitativa. I delitti precedenti (rapina, furto, armi) e la misura di prevenzione già subita delineavano un profilo di inclinazione al crimine che il nuovo reato non faceva altro che confermare. Secondo la Corte, ignorare questo quadro avrebbe significato sottovalutare la gravità della condotta e la persistenza della pericolosità del soggetto. La decisione di non escludere la recidiva è stata quindi ritenuta non solo legittima, ma necessaria per adeguare la risposta sanzionatoria alla gravità complessiva del fatto e alla personalità dell’autore. La palese infondatezza delle argomentazioni difensive, unita al carattere dilatorio del ricorso, ha portato alla sua inevitabile inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: un ricorso basato sulla richiesta di esclusione della recidiva è destinato all’inammissibilità quando l’imputato ha un curriculum criminale significativo. I precedenti penali non sono un mero dato statistico, ma un indicatore fondamentale della pericolosità sociale e della persistenza nel delinquere. La decisione della Corte di Cassazione serve da monito, chiarendo che il sistema giudiziario valuta la condotta criminale nel suo complesso, e la ripetizione dei reati costituisce una base solida e sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, rendendo vano ogni tentativo di impugnazione basato su motivi pretestuosi.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, ovvero la richiesta di escludere la recidiva, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ dalla Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la recidiva?
La Corte ha considerato i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato (tra cui rapina, furto e reati in materia di armi) e il fatto che fosse già stato sottoposto a una misura di prevenzione. Questi elementi sono stati visti come prova di una persistente capacità criminale e di una crescente pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44492 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 10 novembre 2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 27 maggio 209 che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato p. e p. dall’art. 73 comma V DPR 309/1990.
Considerato che l’unico motivo, riguardante la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato in quanto la decisione è sorretta da adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto che la Corte territoriale ha giustificato la sua decisione facendo menzione dei numerosi precedenti penali dell’imputato tra cui i delitti di rapina, furto e violazione di norme sulle armi dell’applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, evidenziando che l’ulteriore episodio criminoso di cui all’odierno giudizio costituisce l’ennesima manifestazione di capacità criminale mai sopita ed espressione di una ingravescente condizione di pericolosità dell’imputato (pag. 4), uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità che delinea i profili di emersione del maggiore disvalore derivante dalla ripetizione del crimine.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-10-23.