Recidiva e ricorso inammissibile: la Cassazione
In tema di impugnazioni penali, la corretta contestazione della recidiva rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena e la validità del ricorso in sede di legittimità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di un imputato il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità delle doglianze espresse contro la sentenza di secondo grado.
I fatti del caso
Un cittadino ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte di Appello, contestando specificamente l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’impugnazione mirava a ottenere una riduzione della sanzione, sostenendo che i presupposti per l’aggravante non fossero stati adeguatamente motivati dai giudici di merito. Tuttavia, il ricorso non forniva argomentazioni specifiche per confutare la logica seguita nella sentenza impugnata.
La decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come i motivi addotti fossero affetti da una genericità assoluta. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica riguardo alla sussistenza della recidiva. Inoltre, è stato rilevato che le circostanze attenuanti generiche erano state non solo riconosciute, ma anche valutate come equivalenti alla recidiva stessa, neutralizzandone l’effetto di aumento della pena.
Le motivazioni sulla recidiva e le attenuanti
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio secondo cui il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale ai passaggi della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato quali fossero i vizi logici della decisione di secondo grado, limitandosi a una censura astratta. La Corte ha ribadito che, quando il giudice di merito ha già operato un bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la Cassazione non può intervenire a meno di evidenti e dimostrate illogicità, che qui non sono state prospettate.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione, prevista dall’art. 616 c.p.p., riflette la natura infondata e generica del ricorso. La decisione conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve essere estremamente rigorosa e focalizzata su vizi di legittimità concreti per evitare pesanti conseguenze economiche e il rigetto dell’istanza.
Cosa accade se i motivi di un ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può contestare la recidiva se è stata bilanciata con le attenuanti?
Sì, ma è necessario dimostrare vizi logici specifici nella motivazione del giudice, altrimenti il ricorso risulterà inammissibile.
Qual è l’importo della sanzione per un ricorso inammissibile?
La somma da versare alla Cassa delle Ammende è determinata equitativamente dal giudice, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7641 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7641 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Rg. 32454/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tale punto, oltre a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che sono state al contrario già riconosciute e valutate come equivalenti alla contestata recidiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026
Il Presidente estensore