Ricorso Inammissibile: Quando la Recidiva Sbarra la Strada alle Attenuanti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: la presenza di una recidiva qualificata può rendere un ricorso inammissibile e precludere la possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come il passato criminale di un imputato influenzi le sorti del processo, specialmente in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, un errato bilanciamento delle circostanze del reato, chiedendo che le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. La difesa sosteneva inoltre che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, contestando un’omessa indicazione nella motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma la blocca a monte. L’inammissibilità, infatti, significa che i motivi presentati non sono neppure idonei a essere discussi e valutati dalla Corte, perché non rispettano i requisiti previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici hanno liquidato le doglianze del ricorrente. La Corte ha chiarito che i motivi del ricorso erano ‘manifestamente infondati’.
Il punto centrale è che la richiesta di un bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche era legalmente impossibile. La legge, infatti, esclude (ex lege) tale possibilità in presenza di una ‘recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale’. Questa condizione, che attesta una particolare inclinazione a delinquere, agisce come un vero e proprio sbarramento normativo, impedendo al giudice di concedere il beneficio di una pena più lieve attraverso la prevalenza delle attenuanti.
In altre parole, la storia criminale dell’imputato ha reso la sua richiesta giuridicamente insostenibile, trasformando il suo ricorso in un atto privo di fondamento legale e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta la recidiva qualificata. Dimostra che non tutte le argomentazioni difensive possono trovare spazio in Cassazione e che un’analisi attenta dei presupposti di legge è fondamentale prima di intraprendere un’impugnazione. Per gli operatori del diritto, è un monito sulla necessità di costruire ricorsi su basi solide e giuridicamente ammissibili, evitando di sollevare questioni che la legge stessa preclude. Per i cittadini, è la conferma che le condotte passate hanno un peso determinante nel definire i margini di manovra processuale e l’entità della pena finale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. In particolare, la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche era preclusa per legge a causa della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale del ricorrente.
Cosa comporta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in questo caso?
In questo caso, la presenza di tale recidiva ha impedito al giudice di poter considerare le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, bloccando di fatto la possibilità di una riduzione della pena su tale base.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37293 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso manifestamente infondate quanto al primo motivo (il secondo riguarda solo il profilo della tempestività del ricorso, quanto alla omessa indicazione della “motivazione contestuale”), posto che il bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche era escluso ex lege in presenza di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.