Recidiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La valutazione della recidiva è un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale valutazione in sede di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale della contestazione riguardava la sussistenza della recidiva, un’aggravante che il giudice di merito aveva ritenuto applicabile. Secondo la difesa, la valutazione della Corte territoriale era errata. La questione è quindi approdata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata.
La Decisione della Corte e la Valutazione della Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso presentato. I giudici supremi hanno rilevato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una riproposizione della stessa censura già avanzata in appello, la quale era stata “adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In sostanza, il ricorso non evidenziava un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto o un vizio di motivazione grave), ma si limitava a contestare nel merito una valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice, purché adeguatamente motivata. E, nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta più che sufficiente.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse sviluppato una “pregnante e affatto superficiale valutazione” incentrata sugli aspetti relativi alla capacità a delinquere dell’imputata. Questo è un punto chiave. Il giudice, nell’esercitare il suo potere punitivo, deve calibrare la pena in base al grado di colpevolezza, utilizzando i criteri forniti dall’articolo 133 del codice penale.
In questo contesto, è stato ritenuto pienamente soddisfatto l’onere di motivazione riguardo all’influenza delle precedenti condanne come “fattore criminogeno”. La Corte di merito aveva infatti valorizzato la condotta criminosa dell’imputata come un chiaro indicatore di una “perdurante inclinazione al delitto”. Di conseguenza, la decisione di considerare la recidiva non era arbitraria, ma fondata su un’analisi concreta della personalità e della storia criminale del soggetto. Poiché il ricorso non ha saputo scalfire la logicità e la completezza di tale ragionamento, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze. Quando un giudice di merito fornisce una motivazione solida e giuridicamente corretta, come nel caso della valutazione della recidiva, un ricorso che si limita a ripetere le stesse obiezioni senza individuare un reale vizio di legittimità è destinato all’inammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione sulla recidiva viene dichiarato inammissibile?
Quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza sollevare effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali criteri deve usare il giudice per motivare l’impatto della recidiva?
Il giudice deve basare la sua valutazione sui criteri dell’art. 133 del codice penale, analizzando la capacità a delinquere dell’imputato e spiegando come le condanne precedenti dimostrino una perdurante inclinazione al delitto, agendo come fattore criminogeno.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1621 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PARMA il 25/04/1989
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Rilevato che lo stesso è riproduttivo di censura sulla sussistenza della recidiva adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazi incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criter all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul gr colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto dell influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto pe cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consig iere estensore
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