Recidiva e Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’istituto della recidiva rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, influenzando direttamente la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come la contestazione di questa aggravante, se mal posta, possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le logiche che guidano i giudici di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Valutazione della Recidiva
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti. In primo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata. In secondo luogo, si doleva del fatto che le circostanze attenuanti generiche, pur concesse, non fossero state giudicate prevalenti rispetto alla suddetta aggravante.
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione non solo sui numerosi reati contro il patrimonio già commessi dall’imputato, ma anche sul breve lasso di tempo intercorso tra le condotte delittuose. Questi elementi, secondo i giudici di merito, erano sintomatici di una spiccata pericolosità sociale e di una totale assenza di revisione critica del proprio passato criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di doglianza.
Le Ragioni della Decisione
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha osservato come le censure mosse alla valutazione della recidiva non fossero altro che una sterile riproposizione di argomenti già ampiamente e adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata. In assenza di nuovi profili di diritto, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Sul secondo punto, relativo al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la Corte ha fornito una spiegazione tecnica ma cruciale. La recidiva contestata all’imputato era quella prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Questa specifica forma di recidiva (spesso definita ‘reitearata specifica infraquinquennale’) ha un effetto ostativo: la legge impedisce che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti su di essa. Pertanto, la decisione della Corte d’Appello di non far prevalere le attenuanti era, di fatto, un atto dovuto e giuridicamente corretto.
Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di comprendere le diverse tipologie di recidiva e i loro effetti pratici sul calcolo della pena. La presenza di una recidiva ‘qualificata’, come quella del caso di specie, limita notevolmente la discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze, con conseguenze dirette e pesanti per l’imputato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una semplice riproduzione di censure già respinte?
Quando ripropone le stesse argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, senza sollevare nuovi e specifici vizi di legittimità.
Perché la recidiva contestata nel caso di specie ha impedito di considerare prevalenti le attenuanti generiche?
Perché la specifica tipologia di recidiva contestata, quella prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, non consente per legge di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche concesse.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/04/1983
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è riproduttivo analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha sul punto, non solo valorizzato i plurimi reati contro il patrimonio in precedenza commessi, ma anche il breve lasso di tempo che ha interessato tali condotte delittuose, tanto da condividere e fare proprio richiamato giudizio già operato dal Tribunale in ordine alla sintomaticità di una accresci pericolosità sociale e assenza di rivisitazione critica del vissuto;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo che risulta anche manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata non consentisse di ritenere prevalenti sulla citata aggravante le concesse circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.